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Cronotachigrafo...semplice ed affidabile
Trasporto
La Commissione europea adegua al progresso tecnico il regolamento che disciplina il cronotachigrafo. Possibile una revisione della normativa

È installato su oltre un milione e mezzo di veicoli e utilizzato da più di tre milioni di autisti di 900.00 imprese in tutta l´Unione Europea.
Ora la Commissione europea ha adeguato per la decima volta al progresso tecnico il regolamento n. 3821/85 relativo all´apparecchio di controllo nei trasporti su strada.
La modifica intende rendere più semplice l´utilizzo del cronotachigrafo da parte degli autisti e al contempo consentire una più efficace lotta alle manomissioni, oltre che una maggiore precisione nelle registrazioni.
Si stima che a livello europeo il nuovo provvedimento farà risparmiare al settore vari milioni di euro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per l´industria.

Disciplina
Il nuovo atto stabilisce in primo luogo l´unicità delle carte tachigrafiche rilasciate ai conducenti; inoltre, per impedire che questi possono possedere o richiedere più di una carta valida, si prevede l´istituzione di un sistema elettronico di scambio di dati fra Stati membri.
Il regolamento poi chiarisce e semplifica l´interfaccia uomo-macchina per l´immissione manuale dell´attività, quando l´autista non abbia utilizzato il veicolo e, in tale periodo, non abbia potuto registrare la propria attività di guida sulla carta.
I conducenti potranno anche disporre di informazioni complementari opzionali sul dispositivo di visualizzazione del tachigrafo ed inoltre saranno soppressi gli avvisi quando le attività del veicolo non rientrano nel campo di applicazione della normativa.
Per garantire che nel corso dei controlli su strada possano essere determinati i modi e i dati "reali" di guida, sono semplificati il calcolo dei tempi di guida e l´arrotondamento a un minuto dei periodi di attività. I costruttori delle unità elettroniche di bordo e i costruttori di apparecchiature destinate al trasferimento di file di dati dovranno adottare i provvedimenti per garantire che il trasferimento dei dati avvenga in modo da causare ritardi minimi all´attività delle aziende di trasporto o dei conducenti.
Due novità interessanti sono l´introduzione di sensori di movimenti più "resistenti" ai campi magnetici e l´attivazione di fonti di informazione indipendenti dai sensori.
Per quanto riguarda i sensori, essi dovranno reagire ad un campo magnetico che ostacola il rilevamento dei dati di movimento del veicolo, e in tal caso l´unità elettronica di bordo del veicolo registrerà e memorizzerà un guasto del sensore: alternativamente, i sensori dovranno disporre di un elemento di rilevazione protetto dai campi magnetici o immune ad essi. Chiaramente la finalità è contrastare il fenomeno delle manomissioni degli apparecchi.
Le informazioni provenienti dal sensore di movimento dovranno poi essere confermate da informazioni sul movimento del veicolo provenienti da una o più fonti indipendenti dal sensore stesso.

Entrata in vigore
Il regolamento, già pubblicato ed entrato in vigore, sarà applicabile dal 1° ottobre 2011 (termine spostato al 1° ottobre 2012 per le disposizioni relative ai sensori di movimento; alcuni requisiti specifici relativi all´omologazione e rivolti ai costruttori e agli Stati membri inoltre sono già applicabili).
Gli Stati membri sono comunque liberi di omologare apparecchiature conformi alle prescrizioni in esso contenute anche prima del 2011, al fine di favorire una rapida commercializzazione di apparecchi di controlli più sicuri, e inoltre di omologare i software che consentono di migliorare i tachigrafi digitali esistenti in modo da soddisfare le prescrizioni del regolamento.
Ad ogni modo è stabilito che prima delle date formali di applicabilità del regolamento non è richiesta la sostituzione dei tachigrafi digitali in funzione già montati.

La revisione della normativa
Il processo di adeguamento tecnico della disciplina dell´apparecchio di controllo appare oramai eccessivamente complesso sia dal punto di vista tecnico che procedurale: se il primo allegato tecnico al regolamento 3821/85 conteneva sette pagine, i più recenti ne contengono invece una cinquantina, per non parlare delle appendici aggiuntive con le quali si superano oggi le 200 pagine in totale di normativa. Inoltre, nonostante i periodici adeguamenti, la normativa di riferimento del dispositivo risente oramai degli anni (l´impianto di base del regolamento risale ad oltre venti anni fa).
La necessità di semplificare l´utilizzo del tachigrafo digitale è emersa, fra le altre cose, anche da un interessante studio condotto dall´assicuratore tedesco Kravag che dimostrerebbe come l´attuale dispositivo rappresenti una fonte aggiuntiva di stress per il conducente. Su un periodo di due anni sono stati oggetto d´indagine 42.386 camion con tachigrafo digitale e 87.969 con tachigrafo analogico, di cui rispettivamente 29.089 (69 %) e 50.115
(57 %) hanno provocato un incidente: dunque il numero di sinistri in cui sono coinvolti i primi appare superiore del 21 % rispetto a quello dei secondi. Per gli esperti ed i professionisti del settore un tachigrafo digitale implicherebbe maggiore pressione sul trasportatore in termini di lavoro e di tempo, in particolare laddove esso non abbia seguito un´adeguata formazione sull´utilizzo dell´apparecchio.
È dunque evidente che, se il tachigrafo digitale presenta tutta una serie di migliorie rispetto a quello analogico, tuttavia si registra evidentemente un´eccessiva complicazione tecnologica e strumentale del dispositivo, che paradossalmente può andare a detrimento dello scopo stesso per cui è stato introdotto: la sicurezza stradale e la salute del guidatore.
La Commissione europea, dopo una serie di meeting interni con i principali portatori di interessi, ha dunque lanciato una consultazione per valutare i margini di azione di una possibile revisione del regolamento nel senso dell´introduzione di una nuova generazione di apparecchi di controllo.
Tachigrafi che integrino le nuove tecnologie e in particolare le applicazioni di tracciamento in grado di dialogare con sistemi esterni (telepedaggio, segnalazione incidenti, sistema satellitare Galileo); estensione delle possibilità (peraltro già esistenti) di scarico dei dati del tachigrafo in remoto; possibilità di effettuare controlli da parte delle forze dell´ordine in modalità di comunicazione wireless in movimento, senza dover fermare il veicolo con notevole risparmio di tempo ( e quindi anche economico) da parte del trasportatore; mezzi alternativi di registrazione della guida in caso di veicoli utilizzati solo saltuariamente per attività di trasporto; riduzione del numero di dati da inserire manualmente; sistemi di segnalazione "amichevoli" (user-friendly) per l´autista: questi alcuni degli elementi di un possibile scenario futuro a cui l´Esecutivo comunitario sta pensando. In marzo, al termine del processo di consultazione, sarà fatto il punto e si deciderà se e in che modo procedere alla revisione.
Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che adegua per la decima volta al progresso tecnico, il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all´apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea, L. 339, 22 dicembre 2009.


Fonte: Tir 124/2010
 
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