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Il fermo tecnico
generica
Con la sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010 la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento favorevole alla risarcibilità di tale voce di danno, a prescindere dalla prova di utilizzo di un veicoli sostitutivo

Il fermo tecnico si può definire come il danno che deriva dal non poter utilizzare il veicolo per tutto il tempo necessario alla riparazione del mezzo incidentato.
Il danneggiato infatti è costretto per tale periodo a non poter utilizzare il veicolo, con conseguenti ripercussioni negative sia per l´attività lavorativa che non lavorativa.

La società/persona che non può usare il veicolo coinvolto in un sinistro stradale ha diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico (impossibilità di usare il veicolo)?

Il giudizio della Corte di Cassazione ha avuto ad oggetto la decisione di primo grado, confermata in appello, nell´ambito della quale il danneggiato si era visto negare tanto l´anticipazione dell´iva sulle riparazioni ancora da effettuare sul veicolo quanto il danno da fermo tecnico. ll Tribunale, infatti, successivamente investito del giudizio d´appello, respingeva le domande dell´attore e confermando la sentenza del primo grado di giudizio rilevava che quest´ultimo non aveva fornito la prova né della riparazione del mezzo, né del suo mancato utilizzo.
La Suprema Corte di Cassazione, invece, si è espressa con la sentenza in commento in maniera diametralmente opposta rispetto al Giudice dell´appello, muovendo dal consolidato principio giurisprudenziale di ordine generale in ragione del quale "il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza I´evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell´effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati".
Nell´affermare quanto sopra la Corte formula espresso rinvio ad altra decisione precedentemente adottata (Cassazione Civile n. 9740 del 05 luglio 2002).
In applicazione di questo principio la stessa Corte di Cassazione ha ribadito che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, quando trattasi di risarcire il danno relativo alla riparazione di un veicolo il risarcimento deve comprendere anche l´lva pure se la riparazione non è ancora avvenuta - a meno che il danneggiato, per l´attività concretamente svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell´lva versata - perché l´autoriparatore per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, art. 18), deve addebitarla a titolo di rivalsa al committente (Cassazione Civile n. 23916 del 14 ottobre 1997).
Quanto, poi, al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell´autovettura danneggiata derivante dall´impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario la sua riparazione la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è uniformata ad un precedente orientamento del 2006 (Cassazione Civile n. 23916 del 09 novembre 2006), confermandolo, secondo il quale è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall´uso effettivo del mezzo privato, a cui esso era destinato. Qualunque autoveicolo, infatti, a giudizio della Corte anche durante la sosta forzata, e fonte di spesa (tassa di possesso, premio di assicurazione, ecc) comunque sopportata dal proprietario ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
Dopo avere ribadito questo principio di diritto, pertanto, la Corte di merito, condannando l´impresa di assicurazione tenuta al risarcimento del danno a pagare al danneggiato tanto l´importo relativo all´lva quanto il danno da fermo tecnico, nella misura in cui detti danni erano stati quantificati nel corso del primo grado di giudizio.
Questa decisione è di notevole importanza anche alla luce della recente riforma del Codice di procedura civile che ha, di fatto, conferito maggiore forza ai precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione - avendo confermato e consolidato il principio secondo il quale il danno da fermo tecnico non è imprescindibilmente collegato all´impiego di un altro veicolo in sostituzione di quello oggetto di riparazione e potendo bensì esulare il suo risarcimento tanto dalla dimostrazione delle ragioni che giustificherebbero l´utilizzo di un mezzo sostitutivo, quanto dell´effettivo suo impiego; al contrario, il danno da fermo tecnico - rileva la Cassazione è insito nella stessa indisponibilità del veicolo oggetto di riparazione per le ragioni precisate più sopra, e può essere liquidato sempre, anche in via equitativa, a prescindere dall´effettivo utilizzo di un veicolo a noleggio, il cui canone giornaliero può ben essere preso a riferimento al fine di determinare in concreto, seguendo il succitato criterio di equità, la dimensione del danno risarcibile. Ovviamente, il danno da fermo tecnico potrà essere preteso e risarcito tutte le volte in cui detto danno assuma una concreta del veicolo oggetto di riparazione sia tale da comportare una privazione del veicolo degna di rilevanza economica (cioè che le riparazioni richiedano una sosta tecnica almeno di qualche giorno e non di qualche ora).
Quanto sopra rende, a maggior ragione, incontestabile la richiesta di rimborso delle spese sostenute per auto a noleggio ogni qualvolta tale servizio venga messo a disposizione del danneggiato da parte dell´autoriparatore, il quale abbia documentato il relativo costo mediante emissione di regolare fattura per il noleggio senza conducente un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione.

Fonte: Car Carrozzeria (anno 2010)
 
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