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La "nuova" scheda di Trasporto...ecco cosa cambia
Trasporto
Il D. Lgs. 214/2008 ha introdotto nel D. Lgs. 286/2005 ("Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dellŽesercizio dellŽattività di autotrasporto") lŽart. 7-bis con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dellŽattività di autotrasporto di merci per conto terzi, è stato istituito un documento di "tracciabilità della merce" in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato "scheda di trasporto".
La nuova "scheda di trasporto" deve essere predisposta ogni qualvolta un soggetto commissiona un trasporto di merci ad un trasportatore per conto terzi (sono esentati i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, al pari dei trasporti di collettame effettuati per conto terzi).
LŽobbligo di compilazione di tale documento decorre dal 19 luglio 2009.

Definizioni
Ai fini della normativa in materia, si intende per:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, lŽimpresa di autotrasporto iscritta allŽalbo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano lŽautotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero lŽimpresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, lŽimpresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, lŽimpresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito allŽesecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, lŽimpresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dellŽattività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Contenuto minimo obbligatorio
La "scheda di trasporto" deve comunque contenere:
• i dati del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce relativi alla denominazione, allŽindirizzo ed alla sede, ai riferimenti telefonici o mail nonché alla partita Iva. Per il vettore deve essere indicato anche il numero di iscrizione allŽAlbo degli Autotrasportatori. I dati relativi al "proprietario della merce" devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di questo soggetto prima dellŽinizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad "eventuali dichiarazioni", le ragioni che hanno reso impossibile lŽindicazione del proprietario della merce al momento dellŽinizio del trasporto;
• i dati relativi alla merce trasportata quali:
- tipologia, avendo cura di specificare le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.);
- quantità se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi unŽindicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.;
- luogo di carico e scarico della merce trasportata.
• le "osservazioni varie" da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie della scheda di trasporto;
• le "eventuali istruzioni" vanno riportate le istruzioni fornite dal committente o ad uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore;
• il luogo e la data di compilazione, i dati del compilatore ossia le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente.

Documenti alternativi o equipollenti alla scheda di trasporto
La scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti qualora gli stessi contengano tutti gli elementi sopra indicati.
Sono considerati equipollenti i seguenti documenti:
• D.D.T. (DPR 14/08/1996 n. 472)
• Copia del contratto in forma scritta di cui allŽart. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286
• Lettera di vettura internazionale CMR
• Documenti doganali
• Documento di cabotaggio (D.M. 3/04/2009)
• Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa (D.Lvo 26/10/95 n.504)
• Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto. Rientra in questa fattispecie anche il "Documento Commerciale" per il trasporto di sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento 1774/2002/CE, qualora non siano utilizzati veicoli che effettuano il trasporto in conto proprio.

Secondo le varie fattispecie, pertanto, si invitano tutti i Clienti a verificare attentamente i singoli documenti utilizzati integrandoli, ove necessario, con tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto.
Consigliamo, inoltre, di riportare sui documenti stessi la dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 ").
Nel caso in cui i singoli documenti non siano modificabili in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti.


Modalità di compilazione
Per ciascun veicolo deve essere compilata una scheda di trasporto.
La scheda di trasporto, o gli altri documenti considerati equipollenti, devono essere compilati e sottoscritti a cura del committente o di un suo delegato (ad eccezione del vettore), prima dellŽinizio del trasporto. Qualora dopo il trasporto si verifichino variazioni, esse devono essere annotate nellŽapposito spazio riservato ad "osservazioni varie". In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte da parte del committente.
Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, unŽunica scheda di trasporto recante lŽindicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.
La scheda di trasporto deve essere portata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, poiché questo documento assume, nellŽambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di una scrittura privata, si ritiene siano ad essa applicabili le disposizioni dellŽart. 2719 cc che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come lŽoriginale a meno che non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto lŽoriginale del documento.

Conservazione della scheda di trasporto
La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce.
La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

Documenti per trasporti internazionali
Come confermato dalla Cirolare 06/08/2009, i vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, sono tenuti a compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. Per questi vettori, in caso di mancanza dei predetti documenti, si applicano le sanzioni amministrative di cui allŽart. 7-bis del DLgs.

Sanzioni
Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, eŽ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
Chiunque, durante lŽeffettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.
AllŽatto dellŽaccertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi allŽaccertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, lŽufficio dal quale dipende lŽorgano accertatore, provvede allŽapplicazione della sanzione da 600 euro a 1.800 euro.
Allegati della news
  Esempio scheda di trasporto
 
VALIANI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.
Indirizzo Sede legale della società e Sede operativa: Via Del Trebbio Nord, 49 Comune Santa Croce Sull'Arno - cap 56029
Tel. 0571 3889625 - Fax 0571 3889245 - Email: accettazione@gruppovaliani.it

Iscritta al registro delle imprese di PISA N. Iscrizione 117675 Capitale sociale 52.000,00 P.IVA 01357590502

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