Revisioni & Collaudi
Ad esclusione dei casi previsti dall´art. 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L´organo accertatore annota sul documento di circolazione fino all´effettuazione della revisione. E´ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell´esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All´accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezioni II, del titolo VI. In caso di reiterazioni delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n.120 - G.U. n.175 del 29 luglio 2010 suppl.ord.).
L´articolo 80 (comma 14) del nuovo Codice della strada introduce un grande cambiamento: sparisce il ritiro della carta di circolazione e il successivo invio degli sportelli della ex Motorizzazione in caso di verbale per mancata revisione nei termini. Questa novità semplifica le procedure per la messa in regola di chi non ha fatto la revisione del suo veicolo nei termini di legge. In più pone fine alle "gabole" (stratagemmi) dei funzionari di polizia. Prima dell´entrata in vigore della norma, poteva succedere che nelle stazioni di polizia, alcuni comandanti trattenevano in caserma il libretto originale e al malcapitato di turno consegnavano una fotocopia. Con questa poi il possessore del veicolo doveva recarsi in una struttura privata per revisionare l´auto. A questo punto accedevano due cose: 1) il mezzo veniva revisionato, se il proprietario era fortunato capitare in strutture autorizzate dall´ufficio provinciale UMC ad effettuare la revisione in mancanza del libretto originale; 2) il mezzo non veniva revisionato - perché il CRV, magari nella provincia confinante, non poteva procedere in quanto gli uffici UMC non riconoscevano la fotocopia del libretto come documentazione idonea.
Oggi questi problemi non ci sono più. Meno sbattimento da parte di tutti e minori costi per la comunità. Evviva, finalmente qualcosa di buono.
Una multa che arriva fino a 7.369 euro
Con il nuovo Codice della strada la multa oggi va da 155 euro a 624 euro per la mancata revisione e in caso di recidiva la sanzione raddoppia e scatta la sospensione dalla circolazione del veicolo fino all´effettuazione della revisione. In questo caso la novità principale, come precisa una circolare dello scorso 12 agosto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, è che l´agente di polizia stradale "provvederà ad annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso della circolazione e che è consentita la sua circolazione al solo fine di recarsi presso i centri di revisione provati autorizzati o presso gli uffici del Dipartimento per i Trasporti" per effettuare, appunto, le operazioni di revisione. Per chi, circoli con un veicolo non revisionato sospeso dalla circolazione le sanzioni vanno da 1.842 euro a 7.369 euro ed in caso di reiterate violazioni si arriva al fermo amministrativo del veicolo. Mentre per chi circola in autostrada con un veicolo non revisionato non scatta la sospensione, ma vi è l´immediato fermo amministrativo del mezzo.
Fonte: IM N.95 del 2010
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