ADR
Lo scorso 22 Gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in seconda lettura, lo schema di Decreto Legislativo che recepisce la direttiva comunitaria, rendendo così applicabili anche al trasporto nazionale le nuove disposizioni sul trasporto delle merci pericolose. In proposito, giova ricordare che alcune delle principali novità introdotte nell´edizione 2009 dell´Adr, hanno interessato: • Le istruzioni scritte (Trem Cards) per i conducenti che, con la versione 2009, devono essere fornite dall´impresa di autotrasporto, mentre fino alla versione 2007 dell´Accordo tale obbligo gravava sullo speditore. Allo stesso tempo, queste istruzioni sono state notevolmente semplificate rispetto al passato, visto che la sottosezione 5.4.3.4 ha introdotto un formato unico per tutti i numeri Onu; • L´introduzione di una nuova tipologia di esenzione, cosiddetta per le merci "in quantità esentate", la quale si applica quando il peso del materiale trasportato soddisfi i parametri indicati nella sottosezione 3.5.1.2 dell´Adr, in presenza dei quali il trasporto può avvenire in esenzione dalla normativa Adr, eccezion fatta di alcune disposizioni (formazione del personale e disposizioni sugli imballaggi); • Per le merci imballate in quantità limitata, una nuova serie di obblighi di segnalazione dei colli che le contengono, e dei veicoli che le trasportano; • L´indicazione sul documento di trasporto dell´eventuale codice di restrizione in galleria, riportato nella colonna 15 della tabella A, capitolo 3.2 Adr. Il Decreto Legislativo interviene, soprattutto, sugli aspetti sanzionatori legati all´inosservanza delle norme sul trasporto delle merci pericolose, e sulla figura del consulente per la sicurezza, dettandone una nuova disciplina. Per quanto riguarda l´aspetto sanzionatorio legato all´inosservanza delle norme sul trasporto su strada, il Decreto modifica gran parte del testo dell´art. 168 del Codice della Strada, introducendo una serie di novità quali: • La possibilità in via eccezionale, ed a condizione che non venga compromessa la sicurezza della circolazione stradale, che il ministero dei Trasporti, di concerto con gli Interni e l´Ambiente, rilasci delle autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose in Italia, che siano proibite o diversamente disciplinate dall´Adr; • La possibilità - sempre con provvedimenti dei sopra indicati ministeri, notificati ed autorizzati dalla Commissione Ue - di accordare delle deroghe all´Adr per il trasporto su brevi distanze, ovvero di piccole quantità di merce; • La riscrittura dei commi 9, 9 bis e 9 ter dell´art. 168 del Codice della Strada, per effetto della quale la sanzione pecuniaria da euro 373 ad euro 1498 viene applicata in presenza della violazione: a) Del comma 9 (idoneità tecnica dei veicoli e delle cisterne; dispositivi di equipaggiamento e di protezione dei veicoli; presenza e corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e delle etichette di pericolo sui veicoli, sulle cisterne e sugli imballaggi che contengono - o hanno contenuto se non ancora bonificati - le merci pericolose, sosta, operazioni di carico, scarico e trasporto in comune), oltre alla pena accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e del libretto di circolazione del veicolo da due a sei mesi; b) Del comma 9 bis, sui dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell´equipaggio, e sulla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza. c) Del comma 9 ter sulle violazioni della normativa Adr diverse da quella appena viste. L´applicazione della sanzione pecuniaria più elevata fissata dal comma 8 dell´art 168 (da euro 1842 ad euro 7369), oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e del libretto di circolazione del veicolo da due a sei mesi, qualora vengono violate le prescrizioni più rigorose per il trasporto stradale in Italia di merci pericolose, introdotte con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con gli Interni, l´Ambiente e lo Sviluppo economico.
Fonte: Tir 125/2010
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