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Dispositivi di frenatura antibloccaggio per i veicoli in ADR ai quali è richiesto il DTT306
ADR
Dispositivi di frenatura antibloccaggio per i veicoli in ADR ai quali è richiesto il DTT306 ADR

Per quanto riguarda i dispositivi di frenatura antibloccaggio, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 occorre attenersi a quanto prescritto con la nota d) della tabella riepilogativa di cui al capitolo 9.2 dellŽADR edizione 2009.
Quindi al momento del rinnovo o del rilascio del certificato barrato rosa (DTT 306) la motorizzazione competente dovrà accertare che i veicoli per quanto riguarda lŽimpianto frenante, rispettino i seguenti criteri :

1) Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997
I veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1°gennaio 1997 con codice EX/II, EX/III, FL, OX o AT sono rispondenti allŽADR. Conseguentemente tali veicoli sono rispondenti alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE n. 13 o della Direttiva 71/320/CEE (1), così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione.
Pertanto non sono necessari ulteriori verifiche riguardanti il dispositivo di frenatura antibloccaggio.

2) Veicoli immatricolati per la prima volta tra il 1993 e il 1997
Per i veicoli immatricolati per la prima volta tra il 30 giugno 1993 e 1° gennaio 1997 particolare attenzione deve essere posta nel caso di primo rilascio del certificato DTT 306. Occorre verificare che il sistema di frenatura antibloccaggio di cui sono equipaggiati i veicoli sia di categoria 1 e che il sistema di frenatura antibloccaggio di cui sono equipaggiati i rimorchi sia di categoria A. Qualora tale verifica non sia riscontrabile dalla carta di circolazione o da altra documentazione (quale DGM405, verbali di approvazione ecc.) lŽUfficio dovrà acquisire una dichiarazione come previsto dallŽultimo capoverso del punto 9.1.2.1 (2) dellŽADR che recita:
"Quando i veicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio, il costruttore o il suo rappresentante debitamente accreditato deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle pertinenti prescrizioni dellŽallegato 5 del Regolamento ECE n. 13. Questa dichiarazione deve essere presentata alla prima ispezione tecnica."

3) Veicoli immatricolati prima del 1° luglio 1993
Per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio 1993 occorre verificare che siano conformi al minimo alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE n. 13 serie di emendamento 06 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata dalla Direttiva 91/422/CEE; si tratta cioè dei dispositivi di frenatura ADB e del rallentatore di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
 
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