26 Aprile 2024
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Mininterno ed INL dettano norme perché le attività riaperte rispettino la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione dei contagi

Con due note, rispettivamente del Ministero dell’Interno, del 14/04/2020 e dell’Ispettorato del Lavoro del 20/04/2020, sono stati forniti alcuni chiarimenti sul ruolo dei Prefetti e del personale ispettivo degli ispettorati locali del lavoro, nelle verifiche connesse ad alcune formalità legate all’emergenza COVID-19.

In particolare:

• Il Ministero dell’Interno, con nota a firma del Gabinetto del Ministro del 14 aprile u.s, emessa a seguito dell’emanazione del dpcm del 10 Aprile, ha affrontato tra l’altro il tema dei controlli sulle comunicazioni delle attività complementari a quelle non sospese, inviate ai Prefetti delle province in cui sono ubicate le attività produttive. Su questo argomento, la circolare ha evidenziato che:

- in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotta l’eventuale il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione;

- l’obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è stato introdotto anche con riferimento alle attività sospese, quando si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture;

- i prefetti possono demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, in riferimento all’inclusione nelle categorie autorizzate o all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La nota degli Interni stabilisce poi che i prefetti possano avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, anche del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 (e, per il trasporto e la logistica, ricordiamo anche l’addendum dello scorso 20 marzo) e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

A questo proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 20 aprile ha emanato una nota per specificare meglio le modalità con cui si articola il supporto alle Prefetture.

Nella precedente circolare n. 131 del 10 aprile l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva comunicato che l'attività ispettiva in questo periodo sarebbe stata concentrata principalmente sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure speciali contro la diffusione del Coronavirus siglate nel protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e della sussistenza di adeguati livelli di protezione per i lavoratori.

Si ricorda che per le imprese di trasporto e della logistica è stato firmato il protocollo speciale del 20 marzo 2020.

L'ispettorato nazionale nella nota del 20 aprile precisa che gli ispettori possono essere chiamati dai prefetti a supporto delle attività di prevenzione e promozione per il rispetto della recentissima normativa in materia lavoristica e previdenziale, comprese le novità interpretative , presso i datori di lavoro, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Dlgs 124/2004.

Particolare attenzione, secondo l’INL, andrà prestata nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese.

Interessante notare l'accento che viene messo sul ruolo “sociale” dell’Ispettorato di garanzia e di tutela dei lavoratori e delle imprese con funzione di guida, di supporto e di orientamento in questo difficile frangente . Viene sottolineato infatti che:

"Fermo restando dunque il netto contrasto di tali patologie, la tradizionale configurazione della attività ispettiva andrà rivisitata – rielaborandone priorità di programmazione, obiettivi operativi, metodologie d’intervento e meccanismi di valutazione – perché possa affiancare la “parte sana” del sistema produttivo ed essere di ausilio ad una ripresa economica che si svolga in una cornice di legalità, anche rendendo un servizio di “informazione qualificata” nel quale prenda corpo il concetto di promozione e prevenzione previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 124/2004 e dall’art. 10 del d. lgs. n. 81/2008, da porre in sistema con il disposto dell’art. 14 dello stesso d.lgs. n. 124/2004”.

A tal fine la nota dell’INL è corredata da un’ampia serie di allegati, tra i quali segnaliamo:

l’allegato E, che contiene le check list per l’accesso e la verifica, da parte degli ispettori

l’allegato F, che è costituito da una serie di slides per fornire all’ispettore misure operative e indicazioni comportamentali finalizzate a incrementare, durante l’ispezione in azienda, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.



Fonte: Assotir

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