19 Aprile 2024

Per chi entra attraverso l’autostrada viaggiante

Ecco quali documenti possono essere richiesti ai vettori extra comunitari

Il Ministero dei Trasporti, con una nota a cura della Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del 31 gennaio U.s., è intervenuto sulla documentazione che gli organi di Polizia possono richiedere su strada, in occasione di controlli effettuati su vettori extra comunitari che abbiano fatto ingresso nel nostro Paese tramite il servizio dell’autostrada viaggiante, avvalendosi di un’autorizzazione al trasporto specifica prevista dal contingente dello Stato Estero di stabilimento dell’impresa di autotrasporto.

Queste autorizzazioni – ricorda il Ministero – riportano la seguente dicitura: “valida per autostrada viaggiante con obbligo di discesa dal treno e di risalita sul treno sul territorio italiano per il vettore… (omissis)… accompagnata da documentazione che comprovi l’intero percorso ferroviario”.

In particolare, il Ministero ha preso atto della prassi degli operatori ferroviari di confermare la prenotazione del viaggio soltanto a ridosso della data effettiva di partenza del treno. Pertanto, nel tragitto stradale successivo all’arrivo in Italia del vettore straniero tramite autostrada viaggiante, questi deve esibire soltanto la documentazione che dimostri l’ingresso nel nostro Paese via treno; viceversa, nel tragitto stradale di ritorno per utilizzare nuovamente l’autostrada viaggiante, il vettore deve provare l’intero percorso ferroviario in entrata e in uscita dal nostro paese.

La prova del viaggio su treno può essere fornita tramite il biglietto ferroviario oppure esibendo documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta prenotazione, fermo restando che in entrambi i casi è richiesta l’indicazione della targa del veicolo (targhe in caso di complessi veicolari).



Fonte: Vie & Trasporti – n° 827 marzo 2019

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