20 Aprile 2024
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Telesorveglianza: la nota del Garante conferma l’urgenza degli accordi aziendali (art. 4 legge 300/70)

Nelle scorse settimane ha fatto un qualche scalpore la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo che, a proposito della possibilità di installare telecamere nascoste per la sorveglianza di luoghi di lavoro, sembrava aver giustificato tale prassi e in qualche modo “liberalizzato” tale prassi.

Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, ha ritenuto opportuno, lo scorso 17 ottobre emanare una nota sulla sentenza della Corte di Strasburgo per i diritti umani che delimita la portata della Sentenza e la mette aal riparo da interpretazioni estensive.

Afferma infatti il Garante:

“La sorveglianza occulta non diventi prassi ordinaria. I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti

"La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri".

La questione giunge a fagiolo, come si usa dire, per ricordare a tutti i nostri lettori che l’impresa che adotti sistemi di videosorveglianza ( sia in azienda che, grazie ai sistemi di gestione satellitare, sui veicoli) deve sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con il sindacato territoriale, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei diritti dei Lavoratori ( L. 300/70) che recita:

“Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.”


Fonte: Assotir

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