20 Aprile 2024
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Tolleranza nei veicoli ad alimentazione alternativa: arrivano chiarimenti

Con circolare n. 300/A/6319/19/108/5/1 del 16 luglio scorso, il Ministero dell’Interno ha fornito un chiarimento interpretativo riguardante il comma 2 bis dell’art.167 del Cds (introdotto dall’art.17 comma 2, lett. a del decreto legge 1/2012).

Tale comma, per tener conto dei veicoli di massa superiore alle 10 ton ad alimentazione alternativa stabilisce quanto di seguito: ”i veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata sulla carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella di circolazione più una tonnellata”.

In virtù delle difficoltà oggettive riscontrate nel procedere all’accertamento del peso dei singoli veicoli (motrice e rimorchio), il Ministero ha stabilito che la tolleranza da applicare è sempre del 5% della massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare indicata nella carta di circolazione, aumentata di una tonnellata.

Sempre nella circolare, a titolo esemplificativo viene riportato questo esempio: per un complesso veicolare di massa pari a 44 ton, la tolleranza massima ammonterà a 3,2 ton (ossia il 5% di 44 ton [2,2 ton] + 1 tonnellata), per un peso massimo consentito di 47,2 tonnellate (44+3,2).



Fonte: Assotir

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