02 Luglio 2025
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Approvato il DL Infrastrutture: i principali contenuti

Nella giornata del 19 maggio 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “DL Infrastrutture” che contiene al suo interno, tra le altre, per quanto concerne la specificità dell’autotrasporto merci, due interventi normativi che modificano l’attuale disciplina dei tempi di attesa al carico/scarico delle merci e dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto.

Più nello specifico, una prima modifica riguarda il periodo di franchigia previsto dall’art.6bis del Dlgs 286/05 che, in virtù del DL Infrastrutture, passa dai 120 agli attuali 90 minuti. Da questo punto di vista, il nuovo articolo recita “Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a 90 minuti per ciascuna operazione”.

Un secondo intervento riguarda, invece, l’introduzione della figura del caricatore tra i soggetti obbligati in solido a corrispondere al vettore un indennizzo in caso del superamento dei tempi di franchigia, indennizzo che passa dai 40 agli attuali 100 euro, importo quest’ultimo soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice FOI. L’indennizzo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

Inoltre, il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto sono tenuti a fornire al vettore “indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione”.

Infine sui tempi di pagamento, il DL Infrastrutture prevede, come modifica dell’art.83 bis, che qualora le fatture di trasporto non vengano pagate entro i 60 giorni previsti dall’art.83 bis l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. (sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato dall’impresa).

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