29 Marzo 2024

Attenzione alle clausole vessatorie

Polizze assicurative e clausole vessatorie. Troppo spesso si firma senza prestare attenzione a quelle che sono le parti più importanti di una polizza. Soprattutto quelle che riguardano la libertà di far riparare la propria vettura dopo un sinistro.

Ne parliamo con il nostro avvocato Giulia Talamazzi.



AVV. TALAMAZZI, FACCIAMO UN PASSO INDIETRO: DI COSA STIAMO PARLANDO QUANDO FACCIAMO RIFERIMENTO ALLE C.D. “CLAUSOLE VESSATORIE”?

Con l’espressione “clausola vessatoria” si fa riferimento a quelle clausole che, inserite all’interno del contratto, per il loro contenuto, comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra.

La relativa disciplina normativa si può trovare sia nel codice civile (articoli 1341 e 1342), sia nel codice del consumo (articoli 33 e seguenti).


BENE. ARRIVIAMO ALLE CLAUSOLE VESSATORIE NELL’AMBITO ASSICURATIVO?

Si, per commentare insieme una recentissima sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (n. 34950 del 17/11/21).

La vicenda processuale sottostante riguarda l’indennizzo richiesto a causa dei danni subiti da un veicolo per atti vandalici commessi ignoti.

Le parti coinvolte in causa erano un’autocarrozzeria (che aveva acquistato il credito da un consumatore per ottenere tale indennizzo) e la compagnia assicurativa del veicolo danneggiato.


QUAL È STATA LA RAGIONE CHE HA INNESCATO IL CONTENZIOSO?

La ragione è stata una clausola contenuta nel contratto di assicurazione in forza della quale la compagnia del veicolo avrebbe voluto indennizzare la carrozzeria con una somma minore rispetto a quella richiesta per la riparazione del mezzo.

Tale clausola, in particolare, prevedeva che in “caso di riparazione del veicolo presso officina non convenzionata con l’assicuratore, la garanzia risultava prestata con scoperto del 15%, franchigia 600,00 euro e massimo risarcimento di 2.000 euro per sinistro e comunque per anno assicurato”.

E l’autocarrozzeria cessionaria del credito non era convenzionata con la compagnia assicurativa del veicolo danneggiato.


LA CAUSA È STATA PROMOSSA DALL’AUTOCARROZZERIA CESSIONARIA, QUINDI?

Si, la carrozzeria ha promosso una causa dinnanzi al giudice di pace di Torino.

L’esito del giudizio, tuttavia, ha deciso a sfavore dell’attrice respingendo la richiesta di ottenere la differenza tra l’importo massimo previsto nel contratto e l’effettivo importo necessario per riparare il veicolo.


AVENDOCI PARLATO, IN APERTURA, DI CASSAZIONE IMMAGINIAMO CHE L’AUTOCARROZZERIA ABBIA APPELLATO LA SENTENZA AL GIUDICE DI PACE…

Esattamente. Tale provvedimento è stato ribaltato dal tribunale di Torino (con sentenza n. 1097/2020) che, esaminati i documenti di causa, in quel determinato caso di specie, ha ravvisato la nullità della precitata clausola del contratto assicurativo, ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, per aver disciplinato in modo diverso e pregiudizievole per l’assicurato l’indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa.

Le motivazioni sottostanti tale decisione sono state il fatto che il tribunale ha ritenuto che la clausola contrattuale esaminata fosse stata inserita nell’esclusivo interesse della compagnia, creando una situazione svantaggiosa per il cliente assicurato e senza controbilanciare tale svantaggio con altre condizioni contrattuali.


ARRIVIAMO, QUINDI, ALLA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE?

Esatto. la cassazione, con la recentissima pronuncia n. 39450/21, ha dichiarato inammissibile il ricorso della compagnia, confermando la decisione del tribunale.

Ad avviso della corte, invero, il diverso trattamento assicurativo dipendente dalla mera scelta della carrozzeria deve considerarsi correlato solo ad un interesse a Compagnia, non potendosi ravvisare invece alcun interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di scelta nell’ambito delle offerte di mercato.


CI SONO PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN SENSO CONTRARIO?

Parlando di tali clausole deve essere menzionata la pronuncia n. 11757/18 della Corte d Cassazione che però. Come riconosciuto dallo stesso tribunale di Torino nella precitata sentenza non è applicabile alla fattispecie in esame oggi: in quel caso, da un lato, imponeva la riparazione dei danni presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia, ma, dall’altro, garantiva l’indennizzo integrale del danno, oltre a espressi vantaggi economici a favore del contraente assicurato.


IN CONCLUSIONE, AVVOCATO?

In conclusione, è sempre meglio prestare attenzione al contenuto di un contratto per evitare di sottoscrivere pattuizioni che, essendo troppo a vantaggio di una delle parti, determinino uno squilibrio del sinallagma.


Fonte: Car Carrozzeria

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