16 Aprile 2024
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Contratti aziendali: obbligo del deposito in caso di deroghe normative

L'Ispettorato del lavoro, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione informatica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, che è condizione necessaria al fine di consentire un’immediata fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” oltre che necessaria per rendere più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, nonché di effettuarne il monitoraggio, ha precisato, con la Circolare n. 3 del 30/07/2020, che ritiene esservi

l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

Per questo l'Ispettorato, vista la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dal 30 luglio 2020, data di pubblicazione della circolare n. 3.



Fonte: Assotir

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