19 Aprile 2024

Fermo veicolo va proporzionato a illecito

Con una sentenza del 10 giugno scorso il giudice di pace di Ferentino (Frosinone) ha dichiarato nullo il fermo amministrativo di un veicolo pesante sulla base di due motivazioni, una formale e l'altra sostanziale: in quanto il verbale di infrazione collegato al provvedimento non era stato notificato al trasgressore e 2) l'illecito non appariva tanto grave da giustificare una sanzione eccessiva, in grado di comportare gravi ripercussioni sull'attività dell'impresa.

Il caso riguardava un'azienda di trasporto che aveva presentato ricorso contro la Prefettura di Frosinone che aveva disposto il fermo di un camion con annessa gru, di proprietà della società ricorrente, per un'infrazione al Codice della Strada.

Il giudice di pace, constatando che il verbale di infrazione collegato al provvedimento di fermo non era mai stato notificato, incorrendo così in un vizio insanabile, il fermo amministrativo del veicolo era da ritenersi privo di motivazione. La sentenza afferma che la mancanza di motivazione viene rilevata d'ufficio ogni qual volta il verbale per cui è causa non è stato notificato, secondo un principio contenuto nella legge (241/90, art. 3 comma 3), che precisa come “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l'atto cui esso richiama”.

Il semplice richiamo al verbale di infrazione senza indicarne data, luogo, norma violata, modalità di accertamento dell'infrazione, motivazione della contravvenzione ed estremi del reato, non è sufficiente a rendere valido il provvedimento di fermo, anche perché il trasgressore non è nella condizione di potersi difendersi e di contestare puntualmente le contestazioni. Il giudice si spinge oltre nella sentenza, affermando che il fermo amministrativo di tre mesi comminato nel caso concreto appare esageratamente lungo e sproporzionato essendo il veicolo sequestrato, di grandi dimensioni e del valore di circa 30 mila euro, fondamentale per il lavoro della ditta, considerato che l'illecito non sembra così grave da giustificare una tale sanzione che comporterebbe invece gravi ripercussioni sull'attività dell'impresa.


Fonte: Vialtis

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