27 Aprile 2024

Parcheggi sicuri e responsabilità vettoriale

“Il Tribunale di Roma ha statuito la condanna di una cooperativa di autotrasporto incaricata di eseguire il trasporto basandosi sulla combinata esistenza di due fattori: la sosta in un parcheggio non custodito e l’assenza di antifurto satellitare”

Le sottrazioni illecite di merci illecite di merci trasportate rappresentano, ancora oggi, una fattispecie di responsabilità vettoriale molto dibattuta nelle aule giudiziarie e sulla quale i giudici sono chiamati a indagare se e in che modo l’evento dannoso possa essere considerato imprevedibile e inevitabile – e quindi esimente da responsabilità – o se, al contrario e in ipotesi estrema, sia ascrivibile a un comportamento gravemente colposo dell’autotrasportatore.

Secondo giurisprudenza consolidata dalla Cassazione (a titolo di esempio, sentenza 10/02/2011, n. 3219) deve escludersi, nei casi di rapine, l’inevitabilità del fatto criminoso e deve invece ritenersi configurabile la colpa grave del vettore, allorché il periodo di sosta sia effettuato in ore notturne e in zona notoriamente esposta a rischio. Giudizio tanto più severo quando gli autisti sono a conoscenza di avere in custodia un carico di merce di notevole valore, come spesso risulta dalle dichiarazioni rilasciate da loro stessi, nelle immediatezze del sinistro, in sede di denuncia alle autorità competenti. A tale giudizio di responsabilità non sfugge nemmeno l’ipotesi in cui il luogo ove avviene la rapina – area di servizio – sia addirittura consigliata dalla società gerente l’autostrada per la sosta degli automezzi.

Del resto, per configurarsi il caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità vettoriale, occorre, come da giurisprudenza consolidata e costante, che l’evento appaia non solo improbabile, ma anche imprevedibile, in base a una rigorosa valutazione ex ante e avuto riguardo, trattandosi di vettore professionale, alla diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. La colpa dell’autista, quindi, in questi casi, non è solo quella di essersi addormentato, ma di averlo fatto in un luogo non sicuro di notte, non optando, invece, come avrebbe dovuto, per un luogo sicuro.

In caso di furto di cose trasportate, il vettore, tenuto all’obbligo di custodia, non può essere esonerato dalla responsabilità per la loro perdita per il solo fatto d’essersi avvalso dell’ausilio di terzi che esercitano professionalmente un’attività di vigilanza in un’area di parcheggio custodita, ma deve provare che l’opera resa da costoro sia stata a sua volta superata grazie a un comportamento minaccioso o violento (così, Cass. civ. Sez. III, 16/02/2000, n. 1712).

La responsabilità vettoriale per furti e rapine avvenute durante le soste nei parcheggi è del pari addebitabile alle cooperative di trasporto di fatti ascrivibili ai suoi soci lavoratori per le incaute condotte da questi poste in essere durante il viaggio. In una recente sentenza il Tribunale di Roma ha statuito: “Non risulta contestato il furto né la modalità con il quale lo stesso è avvenuto in quanto documentalmente provato. In considerazione del fatto che i mezzi trafugati erano stati lasciati in un’area di sosta incustodita e privi dell’antifurto satellitare, la responsabilità del sinistro è addebitabile alla (Cooperativa) in qualità di vettore” (sent. N. 12758 del 18/09/2020). Nella vicenda analizzata dai giudici romani le merci erano state trafugate durante una sosta notturna in un parcheggio incustodito di una scuola. Sebbene la cooperativa incaricata di eseguire il trasporto avesse negato la propria responsabilità adducendo la propria estraneità ai fatti, il Tribunale ne ha statuito la condanna, basandosi sulla combinata esistenza di due fattori: la sosta in un parcheggio non custodito e l’assenza di antifurto satellitare.

La legittimazione passiva della cooperativa è stata ritenuta sussistente per una serie di circostanze emerse nell’istruttoria del giudizio: i mezzi coinvolti nel furto erano nella disponibilità giuridica della cooperativa; questa era l’unico soggetto iscritto all’Albo degli autotrasportatori e, come tale, abilitato ad assumere l’incarico di provvedere all’esecuzione di servizi di autotrasporto; la prestazione contrattuale era stata assunta dalla cooperativa; nei pregressi incarichi di trasporto conferiti dal medesimo committente, la cooperativa risultava avere incassato, quale vettore, i noli maturati per le operazioni eseguite dai propri soci lavoratori che avevano guidato i medesimi mezzi coinvolti nel furto. A conferma di tali circostanze erano stati prodotti contratti, fatture, DDT e schede di trasporto ed erano state assunte, inoltre, testimonianze a supporto della ricostruzione della filiera e della responsabilità della cooperativa quale vettore contrattuale.

Dal momento che una cooperativa di trasporto è chiamata a rispondere – come accertato in questo giudizio – dell’operato dei propri soci-lavoratori, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni per la perdita delle merci trasportate, le istruzioni agli autisti sull’utilizzo di parcheggi sicuri assume particolare importanza nello svolgimento dei servizi di trasporto per conto terzi. Ai fini delle declaratorie di responsabilità vettoriale, i giudici valutano, infatti, ai danni del datore di lavoro, il comportamento gravemente negligente dell’autista dipendente, il quale non ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la puntuale esecuzione del contratto ed evitare i pericoli per la merce presa in custodia.


Fonte: Uomini e trasporti – dicembre 2020/gennaio 2021

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