27 Aprile 2024
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Trasporti eccezionali: prorogate le scadenze delle autorizzazioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n.8866 del 4 dicembre 2020, è tornato ad occuparsi di validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali alla luce dell'emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159.

Il decreto in questione, infatti, ha prorogato, tra l'altro, gli effetti di atti amministrativi in scadenza e scaduti, rendendo applicabile tale proroga anche alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.

Nella circolare, il Ministero chiarisce che con l'evolversi della situazione epidemiologica da covid19 si sono succeduti una serie di provvedimenti in materia che hanno fissato la validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali alla data del 29 ottobre 2020.

Con la pubblicazione però della legge n.159/2020, all'art. 3 bis, è stata estesa la validità delle autorizzazioni, comunque denominate, per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, eliminando in questo modo il riferimento ad una predefinita data di scadenza della validità.

Dato che il sopracitato art.3 bis ha introdotto un nuovo comma al decreto Cura Italia (2-sexies all'art.103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), specificando che le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, tra i quali rientrano anche le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n.159) e che non siano stati rinnovati, si intendano validi fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, le stesse autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade continuano a conservare, anche dopo il 29 ottobre 2020, la loro validità fino al 3 maggio 2021 ovvero (i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 attualmente fissata al 31 gennaio 2021).



Fonte: Assotir

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