29 Marzo 2024

Proroghe e sospensioni Covid-19

Le proroghe e le sospensioni dei termini a seguito dell'emergenza Covid-19 contenute nella Circolare Ministeriale 1119 del 10 maggio 2020

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato un aggiornamento della raccolta dei provvedimenti di prologa e sospensione dei termini, emanati a seguito della situazione di emergenza determinata da Covid-19. Le disposizioni riguardano documenti, operazioni tecniche, termini amministrativi e autorizzazioni alla circolazione.


PROROGA DI VALIDITÀ DOCUMENTI

L'articolo 104/1 del decreto legge 18/2020 - convertito in legge con modificazioni (legge n.27/2020) ha prologato al 31 agosto 2020 la validità delle patenti di guida e nautiche, con scadenza dal 31 gennaio al 30 agosto 2020. Sempre il d.l. 18/2020 (art.103/2quater) ha prorogato al 31 agosto la validità dei permessi di soggiorno per cittadini extra UE, con scadenza dal 31 gennaio al 30 agosto.


DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI TECNICHE

Il riferimento normativo è sempre il decreto legge 18/2020 (articolo 92).

La prologa riguarda la revisione dei veicoli ex articolo 80 del Codice della Strada, anche qualora si tratti “revisioni da ripetere”, a condizione che siano state segnalate le irregolarità rilevate: le operazioni scadute al 17 marzo u.s, già prologate al 31 luglio sono state ulteriormente prorogate al 31 ottobre 2020.

Sempre al 31 ottobre, sono stati differiti i termini per il certificato di approvazione per trasporto di merci pericolose - “ barrato rosa ADR”- precedentemente prologa 31 luglio.


SOPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI DI TUTTI I PROCEDIMENTI AD INERZIA DI PARTE O D'UFFICIO

In questo caso i riferimenti legislativi sono contenuti nel decreto legge 18/2020 (art. 103/1) e nell'art articolo 37 del decreto legge 23/2020. La sospensione riguarda:

-Le richieste di patente di guida, certificato di qualificazione del conducente (CQC), certificato di abilitazione professionale (CAP), CFP (patentino) ADR;
-Il riporto teoria;
-L'esame di ripristino CQC;
-La revisione della patente e della CQC (art. 126 bis Codice della Strada);
-La revisione della patente ex articolo 128 Cds;
-La consegna di fascicoli cartacei e targhe relative alle operazioni effettuate dagli STA (Sportello Telematico Automobilista).

La sospensione riguarda l'arco temporale dal 23 febbraio al 15 maggio; per il nuovo termine di scadenza, non si tiene conto di tale periodo: per i termini scaduti il 24 febbraio, la nuova scadenza era il 16 maggio; per i termini scaduti il 15 maggio, la nuova scadenza sarà il 5 agosto p.v.


PROROGA VALIDITA' DI AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Il riferimento normativo è sempre il decreto 18/2020. L'articolo è il 103/2, per quanto riguarda le Autorizzazioni:

-Estratto carta di circolazione (articolo 92 Codice della Strada);
-Carta di circolazione provvisoria (art. 95 CdS);
-Ricevuta ex articolo 7 della legge 264/91 (studi di consulenza automobilistica);
-Fogli di via (art. 99 CdS);
-Carte di circolazione e targhe EE;
-Autorizzazione per circolazione di prova;
-Veicoli alimentari a metano (CNG);
-Prove periodiche cisterne (3/6 anni);
-Verifiche periodiche veicoli ATP.

Per tutte le su indicate autorizzazioni, scadenti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, il nuovo termine di scadenza decorre dopo 90 giorni della data di cessazione dello stato di emergenza.

La medesima prologa riguarda anche le seguenti autorizzazioni:

-Foglio rosa (art. 122 CdS);
-CQC e CAP;
-Patenti di categoria CE (compimento 65 anni);
-Patenti di categoria D1, D1E, D, DE (compimento 60 anni);
-Attestato ex art. 115/2/a CdS (guida autotreni e autoarticolati over 65 anni);
-Attestato ex art. 115/2/b CdS (guida autobus e autosnodati over 60 anni);
-Certificati medici ex articolo 119 CdS;
-Attestati corsi di qualificazione iniziale CQC.


TERMINI DIVERSI SONO PREVISTI, DALL'ART COLO 103/3 DEL D.L. 18/20 PER LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI:

-Permesso promissorio di guida ex articolo 59 della legge 120/2010 (permesso CML). In questo caso, le autorizzazioni in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile scorsi, sono state prorogate al 30 giugno 2020 (decreto ministeriale 11/03/2020);
-certificato di formazione professionale per trasporto di merci pericolose (CFP ADR): i CFP in scadenza dal 1 novembre 2020 sono prorogati al 30 novembre 2020 sono progettati al 30 novembre 2020 (Accordo ADR multilaterale M324);
-certificato di revisione annuale CEMT/Annex 6: i certificati in scadenza dal 13 marzo al 29 giugno, vengono prorogati al 30 giugno 2020 (circolare DGTSI, Prot. 6120 del 1 aprile 2020).

Ogni precedente comunicazione in contrasto con la presente circolare - precisa il Ministero - è da ritenersi superata e pertanto disapplicata.



Fonte: Vie & Trasporti – giugno 2020

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