26 Aprile 2024

Quando si dice…tempi di pagamento

Le sanzioni applicabili in caso di pagamenti successivi ai 90 giorni possono essere applicate con retroattività quinquennale rispetto a ciascuna violazione. Gli sborsi complessivi richiedibili ai committenti inadempimenti, quindi, potrebbe essere di importo assai elevato, probabilmente superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina i tempi di pagamento nel settore agroalimentare

Negli scorsi numeri si sono esaminate alcune delle norme che rendono peculiare la tutela dei crediti nel settore dei trasporti. Tuttavia, fra le criticità con cui devono confrontarsi molti autotrasportatori, non vi è solo quella tutela del proprio credito strettamente intesa, ma anche quella di individuare le modalità più adatte per far si che i noli pattuiti siano corrisposti entro i tempi ragionevolmente brevi. La tematica, da sempre centrale per il coretto equilibrio finanziario delle imprese di autotrasporto, risulta oggi attuale, in quanto al centro del confronto politico con le categorie, in vista di preannunciati possibili interventi normativi: appare, quindi, interessante rammentare quali siano, a prescindere da eventuali future novelle, le norme che già oggi attribuiscono talune forme di tutela relativamente alle tempistiche di pagamento delle fatture emesse dagli autotrasportatori nei confronti dei propri committenti.

Il comma 12 dell’art. 83 bis del D.L. 112/2008 prevede che “il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrente dalla data di emissione della fattura da parte del creditore”. Al fine di rendere effettive le tempistiche di pagamento indicate, la medesima norma prosegue statuendo che “è esclusa qualsiasi diversa pattuizione fra le parti, scritta o verbale che non sia basata su accordi volontari di settore”.

La normativa vigente, dunque, è assai chiara nell’affermare l’inderogabilità delle tempistiche di pagamento delle fatture degli autotrasportatori, fissate ex legge 60 giorni. Il comma 13bis, poi, aggiungere che le suddette disposizioni in tema di tempistiche di pagamento “si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada”.

Al fine di garantire l’effettività della norma il comma 14 ha introdotto un meccanismo sanzionatorio con cui si prevede che, ove il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno della data di emissione della fattura, alla violazione “consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1000 euro”. Ai sensi del successivo coma 15, tali violazioni “sono constatate dalla Guardia di Finanzia e dell’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese”. Al fine di individuare le modalità pratiche con cui, a seguito dell’accertamento delle violazioni, si debba procedere a comminare le sanzioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva 10 ottobre 2014, ha chiarito come, su segnalazione di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanzia, le sanzioni amministrative debbano essere comminate dagli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio, indicando dettagliatamente il procedimento da seguire al tal fine.

La natura giuridica delle sanzioni applicabili in caso di pagamenti successivi ai 90 giorni, fa si che le stesse possano essere applicate con retroattività quinquennale rispetto a ciascuna violazione: ne consegue che gli esborsi complessivi, astrattamente richiedibili ai committenti inadempimenti, potrebbero essere di importo assai elevato e, in taluni casi, probabilmente anche superiore a quanto previsto dalla normativa (per certi versi similare) che disciplina le tempistiche di pagamento nel settore agroalimentare.

A ben vedere, dunque, la normativa vigente ha introdotto già da molti anni una serie di efficaci norme a tutela delle tempistiche di pagamento delle fatture degli autotrasportatori. Tuttavia, come in passato è spesso accaduto con svariate norme a tutela dell’autotrasporto, anche le disposizioni contenute ai commi da 12 a 15 dell’ art. 83 bis D.L. 122/2008 sono quasi totalmente disapplicate e ciò, talvolta, anche a fronte di espresse e documentate segnalazioni inoltrate alle competenti autorità da parte di vettori che non abbiano viste rispettate le inderogabili tempistiche di pagamento prescritte dalle norme richiamate.



Fonte: Uomini e Trasporti – luglio 2020

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