24 Aprile 2024

A proposito di fatturazione elettronica

La fattura cumulativa emessa a fine mese per i servizi principali può rinviare a una lista separata per la descrizione delle operazioni eseguite

Con la risposta ad Interpello n. 8 del 21 Gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sulle formalità legate alla descrizione in fattura delle prestazioni principali effettuate nell’arco del mese per conto dello stesso committente, e sulla fatturazione separata delle prestazioni accessorie eseguite sempre a beneficio del medesimo committente, da parte di un’impresa di autotrasporto merci.

Dopo aver ribadito che la fattura emessa dall’impresa a fine mese, prima che l’Iva diventi esigibile (mediante il pagamento del corrispettivo), non consiste in una fattura riepilogativa bensì in un documento che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nell’arco del mese nei confronti dello stesso cliente – con conseguente obbligo di trasmissione del Sistema di Interscambio (Sdl) entro 12 giorni dalla data della fattura – l’Agenzia ha chiarito quanto segue.

La fattura cumulativa emessa a fine mese per i servizi principali può rinviare a una lista separata per la descrizione delle operazioni eseguite, senza che venga violata la disposizione dell’articolo 21 della legge Iva (dpr 633/72) che richiede la descrizione in fattura della “natura, qualità e quantità dei beni dei servizi oggetto dell’operazione”. Il contribuente può scegliere di allegare o meno detta lista riepilogativa al file xml trasmesso allo Sdl, fermo restando l’obbligo di garantirne la conservazione in modalità cartacea o elettronica.

Quanto alla eventuale fatturazione separata delle prestazioni accessorie legate al trasporto, l’Agenzia ha richiamato una sua precedente nota del 1996, numero 198, in cui “viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento”. Di conseguenza, nel campo descrittivo delle fatture accessorie, occorrerà riportare gli estremi delle fatture relative alle operazioni principali, per il necessario collegamento; diversamente, il contribuente dovrà regolarizzare l’errore tramite emissione di note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del dpr 633, e successiva remissione delle fatture corrette.



Fonte: Vie e Trasporti – marzo 2020

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