20 Aprile 2024
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Accise: dal 1°aprile 2020 è possibile presentare, all'Agenzia delle Dogane, le domande di rimborso per il I° trimestre 2020

Con nota n.96399/RU del 23 marzo scorso, l’Agenzia delle Dogane ha informato che dal 1°aprile al 31 aprile 2020, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato relativamente al 1°trimestre 2020 (periodo che va dal 1°gennaio al 31 marzo 2020), per tutti i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro III o superiore.

In virtù della emergenza nazionale dovuta all’epidemia Coronavirus, le dogane hanno chiarito che, qualora non fosse possibile rispettare la scadenza di cui sopra, la domanda per il recupero delle accise potrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2020.

Per quanto attiene l’importo rimborsabile ricordiamo che sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del IV trimestre 2019, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2021 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2022.

Come già anticipato in una nostra precedente news, a partire da questo trimestre scatta la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:

• Nel campo “TARGA” non vanno più indicati i dati (targa, titolo di possesso, ecc..) riferiti a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i mezzi speciali più avanti descritti;

• Nella colonna “KM PERCORSI”, vanno indicati i Km effettivamente percorsi dal mezzo nel trimestre di riferimento, e quindi la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto della domanda di recupero delle accise, e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non occorre più riportare il totale dei chilometri registrato dal contachilometri alla fine del trimestre, fermo restando che l’esercente deve tenerne contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Qualora l’inizio e/o la fine del possesso non coincidano con la durata del trimestre, nella colonna in questione andranno riportati i Km effettivamente percorsi nel periodo di riferimento;

• È stata introdotta la colonna denominata “Mezzi Speciali”, riservata ai semirimorchi o rimorchi per trasporti specifici, muniti di attrezzature permanentemente installate alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o da idonea documentazione. In questo caso, il possessore del rimorchio/semirimorchio ed intestatario delle fatture di acquisto del gasolio utilizzato per azionare queste attrezzature, è chiamato a compilare il Quadro A -1, riportando nella citata colonna uno dei seguenti valori:

o 1, per i Gruppi refrigeranti;

o 2, per i sistemi pneumatici di scarico.

Inoltre, per questi mezzi, nella colonna “Km percorsi” andranno specificate le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contaore di cui è fornito l’impianto speciale; anche in questo caso occorrerà riportare la differenza tra la fine del trimestre attuale e la fine di quello precedente oppure, in caso inizio/fine possesso nel corso del trimestre, le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.

Per i mezzi speciali privi del contaore, l’esercente dovrà darne notizia all’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda di rimborso, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dallo stesso Ufficio.

Se non già presentate, alla dichiarazione occorre allegare le carte di circolazione dei mezzi speciali, insieme agli eventuali attestati (es.certificati ATP) che ne sono parte integrante.

Da ultimo, l’Agenzia ricorda che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.



Fonte: Assotir

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