29 Marzo 2024
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CORONAVIRUS: il MIT indica le operazioni ancora effettuabili presso gli UMC e riepiloga le proroghe introdotte dal D.L. 18/2020

Con una Circolare a firma del Direttore del Dipartimento dei Trasporti, Dott.ssa Speranzina De Matteo, il MIT illustra le operazioni indifferibili che l'utenza può tuttora effettuare presso gli Uffici della Motorizzazione e riepiloga le numerose proroghe di validità di attestati, certificati, ecc. introdotte dal D.L. 17/03/2020 n. 18

Le operazioni che si potranno effettuare, ovviamente con tutte le accortezze per la sicurezza dell'utenza e dei lavoratori della Motorizzazione, presso gli Uffici Provinciali, sono le seguenti:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, );

2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;

3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;

4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;

5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);

6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;

8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo

L'elenco delle proroghe, invero piuttosto lungo, introdotto dagli articoli 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18e che trova, ancor di più, la sua ragione nella frase contenuta nel D.L. secondo cui: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, è il seguente:

estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;

ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;

fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;

carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s.;

autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;

• validità dell'autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG);

• prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne;

• verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.



Fonte: Assotir

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