25 Aprile 2024
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Gestori ambientali: una Circolare sulle proroghe previste dal D.L. 18/2020

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, preso atto del D.L. n. 18 dello scorso 17 marzo 2020, cosiddetto "CURAITALIA", comunica che dalle proroghe contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 103 del D.L.,sono esclusi:

1. i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

2. le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Il Comitato Nazionale dell'Albo ricorda ancora come rimanga fermo, tuttavia, "il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione".

Infine, la Circolare dell'Albo precisa che per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.



Fonte: Assotir

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