26 Aprile 2024
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Contributo addizionale NASpI – Circolare INPS n. 121 del 06/09/19

L’INPS, con la circolare n. 121 dello scorso 06 settembre 2019, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Come si ricorderà, tale previsione era stata esplicitamente introdotta dal D.L. 87/2018, il cosiddetto Decreto Dignità, con l’obiettivo di rendere meno economicamente allettanti le assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato.

L’INPS, quindi, ricorda le novità introdotte dal decreto e in particolare:

  • riduzione a 12 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro;

  • Introduzione dell’obbligo di individuazione delle specifiche causali che possono condurre al rinnovo del contratto a tempo determinato ferma restando a 24 mesi, la durata massima dei rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;

  • l’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI è fissato nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

La circolare ricorda inoltre che, l’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro con esclusivo riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far data dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità.

Da quel momento in poi, dunque, il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, posto che esso abbia ragione di essere rinnovato.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;

  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);

  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);

  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Ricordiamo che sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale:

  • i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

  • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963;

  • gli apprendisti;

  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

La Circolare infine illustra quanto e come I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, dovranno esporre nel flusso Uniemens.



Fonte: Assotir

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