20 Aprile 2024

Da 0 a macchine operatrici trainate

Il Ministero dei Trasporti è tornato a occuparsi dei veicoli classificati in origine nella categoria ‘0’. Deroghe per gli organi di traino purché non operino in ambito portuale

Con nota del 10 giugno scorso – prot. 18682 – la Direzione Generale Motorizzazione del Ministero dei Trasporti è tornata ad occuparsi dell’inquadramento – come macchine operatrici trainate – dei veicoli classificati in origine nella categoria ‘0’ (corrispondente ai rimorchi, secondo l’elencazione riportata all’articolo 47 del Codice Stradale), dopo un precedente intervento del 20 maggio 2019.

In particolare, il Mit ha precisato che, ferma restando la regola generale che esclude la possibilità di classificare i semirimorchi come macchine operatrici trainate e i trattori stradali con ralla quali macchine operatrici semoventi (categoria ‘carrelli trattori’), è tuttavia possibile che la Direzione Generale conceda delle deroghe per gli organi di traino, previa richiesta di approvazione che sarà oggetto di attenta valutazione.

Sempre il Mit ha chiarito che la citata circolare del 20 maggio 2019 non si applica ai mezzi di movimentazione destinati a operare nelle aree portuali (disciplinati dall’art. 2013 del Regolamento di esecuzione del C. d. s.), per i quali le prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione sono contenute del decreto ministeriale n. 418/1988.

A proposito di queste prescrizioni, per tenere conto delle necessità manifestate da alcuni costruttori relativamente ai mezzi diesel dotati di filtro anti particolato e del serbatoio per il liquido ADBlue, e ai mezzi alimentati con gas naturale liquefatto (Lng), per essi il Mit ha deciso di introdurre una deroga alla prescrizione contenuta all’allegato tecnico al citato d. m. (“per i mezzi destinati alla movimentazione di rimorchi o semirimorchi il passo non può eccedere 3,20 metri e il raggio minimo di volta non deve essere superiore a 7,0 metri”), consentendo un passo massimo di 3,50 metri, senza che occorra presentare una specifica richiesta di deroga.



Fonte: Vie & Trasporti – n. 831 luglio 2019

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