26 Aprile 2024

Se il semirimorchio è extra Ue

Per accedere in territorio italiano deve essere munito di autorizzazione al trasporto del contingente bilaterale

Con circolare n. 2 del 28 Maggio 2019, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del ministero dei Trasporti ha emesso un chiarimento sulla documentazione di accompagnamento dei semirimorchi giunti in Italia via mare ed immatricolati in un Paese extracomunitario, che devono essere agganciati al porto di arrivo da un vettore comunitario per essere trasportati in un altro Stato membro.

L’intervento del Mit si è reso necessario dopo che, in alcuni porti italiani, le competenti autorità doganali non hanno permesso l’operazione di aggancio, vista la mancanza sul semirimorchio dell’autorizzazione CEMT.

La circolare chiarisce che nel momento in cui il semirimorchio estero sbarca nel nostro Paese, per accedere in territorio italiano deve essere munito di un’autorizzazione al trasporto che, tuttavia, non può essere la CEMT: si tratta invece di un’autorizzazione del contingente bilaterale scambiato tra l’Italia e il Paese terzo di provenienza del semirimorchio, idonea a permettere questo tipo di trasporto.

A titolo di esempio: il semirimorchio giunto via mare a Bari dalla Turchia, per poter entrare in territorio italiano ed essere agganciato ad un trattore spagnolo dovrà essere accompagnato da un’autorizzazione del contingente bilaterale Italia –Turchia, che verrà timbrata dall’autorità di controllo in ambito portuale per attestarne l’utilizzo.

Fatto ciò, e una volta che il vettore Ue ha agganciato il semirimorchio, per il transito in Italia sarà sufficiente la copia conforme della licenza comunitaria – come prescrivono le normative Ue in materia. Pertanto, in occasione di un controllo su strada seguito nel nostro Paese, “deve essere esibita, a richiesta, la copia conforme certificata della licenza comunitaria rilasciata a nome del vettore che ha in regolare disponibilità il veicolo a motore e non anche l’autorizzazione bilaterale relativa all’ingresso ed uscita del rimorchio o del semirimorchio extra UE da territorio italiano”.

La timbratura dell’autorizzazione per entrare in Italia è richiesta anche per l’uscita dal nostro Paese del medesimo veicolo (anche a vuoto), prima dell’imbarco verso la destinazione extra Unione Europea.



Fonte: Vie & Trasporti – n. 831 luglio 2019

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