25 Aprile 2024

Danni automobili

La percentuale di veicoli incidentati che sarebbero destinati alla demolizione, poichè la loro riparazione non sarebbe economicamente conveniente, è in crescita. E'evidente che quando parliamo di alte percentuali di veicoli che sarebbero da demolire ci riferiamo a mezzi non nuovissimi, già con qualche anno di utilizzo che, pur se in buone condizoni, il loro valore può essere assorbito da un danno che, seppur non gravissimo, attiva i meccanismi di protezione rendendone antieconomica la riparazione.
Il fenomeno è più che raddoppiato negli ultimi quindici anni e le cause prevalenti vanno ricercate nella maggiore sofisticazione dei veicoli, ormai dotati di sistemi di assistenza alla guida, protezione dei passeggeri e di assorbimento degli urti sempre più efficaci, che rendono estremamente costosa la riparazione.
Se a ciò associamo le difficoltà che ancora molti hanno per l'acquisto del nuovo e un mercato dell'usato alquanto competitivo, vengono meno le motivazioni per affrontare un percorso riparativo da parte dei clienti, nel caso il costo della riparazione sia pari o, anche di poco superiore al valore del veicolo incidentato.
Non vanno sottovalutate, inoltre, le difficoltà che in questi casi sono poste dalle compagnie assicurative per il risarcimento del costo integrale della riparazione.
La questione per il carrozziere non è di poco conto, basti pensare che spetta spesso a lui convincere ilcliente che vale la pena riparare anzichè non e che, nel primo caso, dovrà sobbarcarsi l'onere di gestire il risarcimento con il perito e l'assicurazione competente. Infatti, con l'avvento dello strumento della cessione del credito, si è spostato l'asse della gestione delle procedure di risarcimento del danno, dal danneggiato all'autoriparatore.
E allora, la domanda che ci sentiamo rivolgere da parte degli autoriparatori è sempre la stessa: "quali sono le condizioni in cui possiamo riparare quando il costo supera il valore del mezzo?" La risposta non può che essere articolata in funzione delle molteplici situazioni che non sono solo ascrivibili all'aspetto legale ed economico, ma anche al buon senso.
Il più delle volte ci si rassegna alla perdita del potenziale lavoro di fronte alle difficoltà e al rischio di non riuscire a percepire il compenso della riparazione, mentre occorre fare tutti gli sforzi per cercare di mantenere il cliente e il lavoro ricercando tutte le soluzioni possibili.

CAPIRE LE INTENZIONI DEL CLIENTE

La prima cosa da fare è capire cosa vuole il cliente, se è veramente intenzionato a mantenere la propria auto e quindi ripararla oppure no.
Non è sufficiente informarlo del preventivo di riparazione, lo stesso sarà sicuramente avvertito anche dall'assicurazione, magari attraverso il perito, che il costo del ripristino supera il valore dell'auto. In questo caso, se il cliente decide che non vale la pena procedere con la riparazione, diventa inutile ogni argomentazione o tentativo di farlo recedere dalla sua decisione. Al contrario, qualora scegliesse di riportare la sua auto com'era prima dell'incidente, indipendentemente dalle ragioni economiche, allora avete buone probabilità di procedere e di aiutarlo a trovare la miglior soluzione sia tecnica sia rpocedurale per evitare nei limite del possibile contenziosi con l'assicurazione
tenendo conto che l'orientamento prevalente prevede che il risarcimento avvenga per "equivalente" ex art. 2058, comma 2, c.c., cioè riconoscendo al danneggiato il valore che la sua auto aveva prima dell'incidente.
Non basta, quindi, la sola buona volotnà, occorre mettere in pratica azioni concrete per cercare di attenuare il gap economico che potrebbe far propendere per la non riparazione del mezzo.

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA

Nel corso del tempo gli orientamenti dei Giudici di merito sono stati diversi. Alcune volte si è applicato rigidamente il principio dell'illecito arricchimento per il danneggiato, mentre in altri casi si è deciso con più elasticità riconoscendo il risarcimento, anche in presenza di costi ti riparazione antieconomici.
Un'idea più precisa ci viene fornita dalla Corte di cassazione che ammette il risarcimento, allorquando il costo delle riparazioni non superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. n. 21012/2010, Cass. n. 1721/2012 e Cass. n. 24718/2013). La decisione supera, quindi, il mero conteggio matematico ponendo una limitazione di proporzionalità (notevolmente), per cui se non si eccede eccessivamente, il danno viene pagato integralmente. Ma quando la reintegrazione in forma specifica (cioè la riparazione) risulta eccessivamente onerosa per il debitore? Ovvero, quando si può dire che la somma necessaria alle riparazioni superi "notevolmente" il vlaore di mercato dell'auto? Su questo punto la Cassazione non si pronuncia e lascia la decisione al Giudice di merito che valuterà caso per caso.
Altri giudici, seppur con motivazioni diverse, hanno confermato la risarcibilità integrale del danno secondo la logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra
il valore di uso e non quello di scambio (G.d.P di Davoli, sentenza n. 596/2004) e (G.d.P di Siracusa, sentenza n. 290/2004).
Per completare la trattazione riteniamo importante evidenziare la possibilità che, pur individuando il principio del riconoscimento alla riparazione, il risarcimento sia decurtato, tenuto conto delle preesistenti condizioni del veicolo (Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 8062 del 14 giugno 2001), cioè che il veicolo acquisisca valore aggiunto dopo la riparazione

DANNO DA RCA O GARANZIA DIRETTA (CVT - KASKO - INCENDIO, EVENTO ATMOSFERICO, ECC.)

Finora ci siamo occupati dei danni da responsabilità civile, ma se ci troviamo di fronte a una garanzia diretta il discorso cambia radicalmente. La maggior parte delle polizze presenti sul mercato stabilisce un limite sopra il quale il danno può ritenersi totale (solitamente l'80%) o è pari/superiore al valore commerciale del veicolo.
Essendo vario il mercato dei contratti CVT, per affrontare un discorso generale è necessario riferirsi sempre alla tecnica assicurativa di base, cioè quella relativa all'art. 1908 c.c.: "Nell'accertare il dannon non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro...." o, alle condizioni contrattuali: "Le garanzie CVT garantiscono i danni materiali e diretti occorsi al veicolo (con esclusione, quindi, di tutti i danni consequenziali e/o diretti).

QUAL E' IL VALORE DELL'USATO?

Per il valore commerciale del veicolo s'intende il valore stabilito da riviste specializzate di settore o, in mancanza, nel caso di veicoli particolari, dal valore rilevato da un'indagine di mercato. Nel caso di danni da CVT alcune polizze indicano la rivista cui far riferimento. Il valore espresso in tali riviste è puramente indicativo e frutto, come stabilito nella prefazione delle riviste stesse, d'indagini di mercato.
Rimane però il fatto che, pagando il danno per equivalente, cioè sulla scorta del valore presinistro dell'auto, il danneggiato rischia di non vedere soddisfatto il suo diritto a essere risarcito,ottenendo una liquidazione che appare iniqua in tutti quei casi in cui, oltre a vedersi danneggiata la propria autovettura,ne perde anche l'utilità, in quanto, a prescindere dal valore commerciale, l'uso che ne veniva fatto, le condizioni meccaniche e la cura nella manutenzione periodica, costituivano valori aggiunti che non
vengono considerati in fase di liquidativa. Dando prova dello stato del veicolo (ad esempio attraverso fatture di revisione, fotografie, chilometraggio basso etc.) che il valore effettivo ante sinistro del proprio mezzo non si allinei al valore generalmente riferito a quel particolare veicolo immatricolato in quello specifico anno, ma per la particolare cura e l'eccezionale stato di manutenzione, deve necessariamente considerarsi più alto, a maggior ragione se, nel mercato dell'usato, non è possibile reperire un mezzo
analogo utilizzando la somma risarcita, in questi casi il danneggiato potrà vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento in forma specifica (reintegro della somma spesa per la riparazione).

IL VALORE DEL RELITTO

Quantificare il valore di ciò che rimane di un'auto danneggiata in modo da renderne antieconomica la riparazione, è forse più difficile che preventivare la spesa di riparazione. In linea teorica si dovrebbe considerare quanto sia possibile ricavare dalla vendita delle parti danneggiate, ma le variabili sono talmente tante che è spesso quasi impossibile determinarne con questo metodo il valore. Per cui ci si affida alle varie offerte che vengono fatte da acquirenti operanti a vario titolo nel mondo dell'autoriparazione che siano interessati a quella marca e a quel modello di veicolo.

LE SPESE ACCESSORIE

Nel valutare la convenienza o meno alla riparazione, occorre tenere conto di tutta una serie di danni e spese accessorie che, comunque, devono essere considerati al fine di valutare l'effettivo ammontare del danno risarcibile.
Tra questi, il rimborso del bollo auto non goduto, il costo d'immatricolazione di una nuova vettura o del passaggio di proprietà di un'auto usata oppure, laddove il veicolo venisse rottamato, il costo relativo alla radiazione e del trasporto tramite autosoccorso presso il demolitore nonchè, i giorni d'indisponibilità o quelli necessari per recuperare analogo veicolo sul mercato. Tutto questo incide elevando la convenienza economica della riparazione.

RIPARARE COMUNQUE

Come già precedentemente accennato, lo scopo di tutto quanto descritto è ovviamente quello di mettere in condizione l'autoriparatore di fare tutti gli sforzi per cercare di mantenere il cliente e il lavoro ricercando tutte le soluzioni possibilit, ma anche quello di metterlo al corrente dei limiti e dei rischi che può correre se lo fa indisciminatamente. Nessuno potrà, però, obiettare se una riparazione "apparentemente"
antieconomica viene fatta rientrare o avvicinare al valore commerciale del veicolo con una riparazione effettuata in "economia" accettata dal cliente, tenendo sempre presente il principio che, anche in questo caso, il costo del ripristino non ecceda "notevolmente" il valore del veicolo.


Fonte: Io Carrozziere n.8 2017

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