26 Aprile 2024
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Durc online e CIGD per aziende plurilocalizzate: l’INPS fornisce chiarimenti

L’INPS, con messaggio n.2510 del 18 giugno scorso, ha confermato che la proroga di validità riguardante i Durc online, così come previsto dall’articolo 103, comma 2 del D.L 18/2020, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, che sono rimasti validi perciò fino allo scorso 15 giugno.

Ciò significa che con la scadenza del 15 giugno la funzione di “consultazione” della procedura per richiedere il Durc online è stata aggiornata, impedendo così agli utenti di visionare i documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. Di conseguenza, dalla data del 16 giugno scorso, alle nuove richieste di verifica, si applicano i criteri ordinari previsti dal Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015 riguardante la “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016”.

In ultima analisi, l’INPS ha ricordato che gli adempimenti e i versamenti previdenziali per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Con messaggio n.2503 del 18 giugno 2020, l’Istituto è tornato nuovamente sul tema riguardante le modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19, per le unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome (le cosiddette aziende plurilocalizzate).

L’Inps ha fatto precisato che l’azienda deve procedere all’invio delle domande con il sistema del ticket, accedendo ai servizi per aziende e consulenti tramite il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga.

Queste domande devono essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.

Il flusso di gestione è stato così delineato – chiarisce l’Inps - al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.



Fonte: Assotir

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