29 Marzo 2024
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Formazione CQC: il MIT con una circolare fa chiarezza in materia

Con circolare n. 35667 del 19 novembre scorso (scaricabile in allegato) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a riepilogare le disposizioni vigenti in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della CQC contenute peraltro nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 2019.

Di seguito riportiamo alcuni degli aspetti principali contenuti nella circolare:

  • Per le qualificazioni ottenute all’estero, la conversione in CQC italiana può essere realizzata solo per quelle conseguite in uno Stato dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo o presso la Confederazione elvetica;
  • I veicoli utilizzati per le esercitazioni durante i corsi di formazione iniziale possono anche essere dotati di cambio automatico e non solo di cambio manuale;
  • Il nuovo esame si presenta in forma abbreviata sia come sessione (una al posto di due), sia come numero di domande (70 invece di 120). Si considera superata la prova se non sono stati commessi più di 7 errori. Per i titolari di CQC per il trasporto merci che intendano ottenere la qualificazione anche per il trasporto persone e viceversa, la prova si articolerà in 30 quesiti sulla parte specialistica e non sono ammessi più di 3 errori. È agevolata anche la prova sostenuta da tutti coloro che sono in possesso della capacità professionale in materia di autotrasporto e che intendono ottenere la CQC per lo stesso settore (in questo caso la prova si articola in 40 quesiti sulla parte comune, con possibilità di non effettuare più di 4 errori);
  • Qualora il candidato non abbia superato la prova, potrà presentare una nuova istanza (corredata ovviamente dai relativi versamenti e dall’attestato di frequenza) e sostenere l’esame quando siano trascorsi almeno 30 giorni dalla precedente prova
  • La richiesta di ammissione all’esame deve essere presentata al termine di validità di frequenza dell’attestato (un anno) e, in questo caso, la prova potrà svolgersi anche dopo la scadenza dell’attestato stesso. Qualora, invece, la richiesta venga presentata una volta scaduto l’attestato di frequenza, il candidato è obbligato a frequentare un nuovo corso.

Per quanto concerne la formazione periodica, il MIT ha ribadito le tempistiche per lo svolgimento dei corsi:

  • A partire dai 3 anni e 6 mesi precedenti la scadenza, con rinnovo che decorre dal giorno di presentazione dell’istanza al competente Ufficio della Motorizzazione Civile;
  • Oppure nei 2 anni successivi alla scadenza di validità della CQC posseduta, con rinnovo a partire dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di cose o persone.
  • Qualora la CQC posseduta è scaduta da oltre 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica e richiesto anche il superamento dell’esame di ripristino.

Al termine della formazione periodica:

  • I soggetti erogatori provvedono a rilasciare al conducente l’attestato di frequenza e comunicano all’UMC competente, l’elenco dei partecipanti che hanno frequentato la formazione periodica con non più di 3 assenze totali; per le assenze comprese tra le 3 e le 10 ore vige l’obbligo di provvedere al recupero entro un mese dalla fine del corso (qualora le ore di assenza siano superiori alle 10 allora bisogna ripetere il corso di 35 ore). L’elenco dei partecipanti al corso che lo hanno proficuamente frequentato deve essere inviato all’UMC competente solamente quanto siano terminate le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso;
  • L’allievo potrà richiedere il rinnovo della CQC all’UMC competente in base al luogo in cui ha sede il soggetto erogatore del corso. Il termine di 5 anni della CQC sarà trascritto sulla patente in corrisponde del codice unionale 95 e viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
  • Il conducente titolare di CQC scaduta da più di 2 anni con obbligo di sostenere l’esame di revisione per l’azzeramento dei punti sulla CQC stessa, svolge solamente l’esame di ripristino che, una volta superato, determina l’assegnazione della CQC con il punteggio di 20 punti; la procedura informatica che renderà possibile tale assegnazione sarà messa online dal prossimo 10 dicembre;
  • Il titolare di CQC che, dopo aver frequentato il corso di formazione periodica, non chieda il rinnovo nei due anni della stessa, dovrà per forza di cose sostenere l’esame di ripristino; così come il titolare di CQC che non abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti l’istanza di rinnovo dopo i cinque anni, dovrà sostenere un nuovo corso di formazione e l’esame di ripristino.


Infine, rispetto all’esame di rispristino, il MT ha ribadito che:

  • Dallo scorso 20 novembre, il titolare di una CQC merci o persone in corso di validità può sostenere questo esame per l’altra tipologia di trasporto limitatamente alla parte specialistica;
  • In caso di esito negativo, in nessun caso si procede alla revoca della CQC, ma il conducente può ripresentare una nuova istanza per sostenere l’esame trascorsi, ovviamente, i 30 giorni dall’esame precedente;
  • Il conducente che faccia trascorrere ulteriori 5 anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza superare l’esame di ripristino, sarà costretto a frequentare un nuovo corso di formazione periodica.



Fonte: Assotir

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