28 Marzo 2024
News&Eventi

Formazione finanziata 2019-2020, pubblicati i decreti in G.U.

Nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre scorso, sono stati pubblicati i nuovi decreti (DM n.337 del 22 luglio 2019, decreto n.394 del 27 agosto e del 16 ottobre 2019, gli ultimi due modificano il primo) relativi ai contributi alla formazione nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2019-2020, per uno stanziamento complessivo pari a 5 milioni di euro.

I decreti in oggetto (scaricabili in allegato) presentano le seguenti novità:

1.La domanda di presentazione potrà essere presentata in via ordinaria esclusivamente tramite PEC all’indirizzo formazione2019@pec.it, sottoscritta tramite firma digitale e con tutti gli allegati necessari (dichiarazione dell’Ente attuatore del piano formativo, dichiarazione Deggendorf, calendario delle lezioni in formato excel ed eventuali credenziali di accesso alla FAD), così come indicato dal modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 16 ottobre 2019 (anch’esso scaricabile in allegato alla news);

2.Quest’anno i tempi di presentazione delle domande rispetto agli anni passati sono molto più stringenti visto che vanno dal 27 novembre 2019 al 13 dicembre 2019 (17 giorni di calendario esatto rispetto ai 40-60 giorni degli anni passati);

3.È stato inserito l’obbligo di rendicontare la formazione svolta solamente con fatture quietanzate e prova dei loro pagamenti (Non sarà più possibile presentare fatture non ancora pagate e ricorre alla fidejussione a garanzia del loro pagamento, come era previsto in passato);

4.il periodo valido per erogare la formazione andrà dal 18 marzo al 31 luglio 2020 (quattro mesi e mezzo contro i sei mesi degli anni passati);

5.il numero massimo delle ore di formazione erogabili sono pari a 30 per ciascun dipendente (decade qui la diversificazione valida lo scorso anno di 24 ore per gli autisti e 40 per gli altri lavoratori);

6.la rendicontazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo formazione2019@pec.it entro il 16 settembre 2020.


Per il resto i decreti sopracitati non hanno apportato novità rispetto all’anno precedente, ciò significa che la disciplina prevede:

7.la diversificazione dell’importo massimo erogabile per tipologia di azienda basato sul numero dei dipendenti:
  • 15.000 euro per microimprese (con meno di 10 dipendenti);
  • 50.000 euro per le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti);
  • 130.000 euro per le medie imprese (con meno di 250 dipendenti);
  • 200.000 euro per le grandi imprese (con un numero di dipendenti maggiore di 250 unità).
  • Per i Consorzi e le Cooperative il limite fissato è di 800.000 euro purché siano composti da imprese per le quali la somma di contributi ammisibili sia pari o superiore a tale cifra;

8.La compilazione di un registro di presenza che quest’anno sarà solo cartaceo a causa dell’assenza di un sito ministeriale valido. Durante la fase di compilazione bisognerà indicare il nome, cognome, codice fiscale, matricola INPS e qualifica dell’utente che ha partecipato al corso di formazione.

I registri dovranno sempre essere vidimati dall’ente attuatore della formazione e ogni variazione del calendario dei corsi dovrà essere fatta tramite PEC all’indirizzo ram.calendario2019@pec.it in via ordinaria almeno tre giorni prima della data da modificare. Si potrà modificare la data anche con un anticipo minore purché venga indicato il motivo del mancato rispetto dei tre giorni;

9.La pubblicazione delle domande ammesse a contributo, con le relative imprese richiedenti ed i costi totali da queste indicati. La pubblicazione sarà a cura della Commissione di valutazione sul sito della RAM anche per dare possibilità alle imprese che hanno fatto domanda di valutare se iniziare o meno il progetto formativo presentato. L’elenco delle imprese sarà aggiornato periodicamente con le varie fasi del procedimento (avanzamento della formazione, rendicontazione, integrazione documentazione finale ed erogazione beneficio);

10.Una sola presentazione di domanda di accesso al contributo da parte di ogni impresa e che, in caso di più domande, quelle inoltrate successivamente verranno scartate

11.La conferma del paramento massimo secondo cui tutte le spese per le attività formative (tranne le generali indirette ed il costo del personale) devono essere pari o superiore al 50% dei costi ammissibili del piano formativo

12.La specifica che alla domanda, a pena di inammissibilità, dovranno essere indicati i seguenti elementi:
  • Il soggetto attuatore della formazione, tra quelli previsti dal DPR 83/2009, che non potrà in nessun caso essere modificato (l’ente deve rilasciare una dichiarazione di atto notorio di aver preso visione del corso e di impegno a realizzarlo);
  • Il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la data di inizio e fine del progetto, il numero delle ore di formazione, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza della FAD. Viene confermato, inoltre, che sono esclusi dalla formazione sia i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamenti dal Reg. 651/2014), sia quelli per l’accesso alla formazione, che quelli per l’acquisizione o il rinnovo dei titoli necessari per l’autotrasporto;
  • Il preventivo delle voci di spesa (compensi dei docenti in aula, dei tutor e degli altri costi per l’erogazione della formazione; le spese di trasferta, il costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo; servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione – tutte queste voci devono essere almeno pari al 50% del totale dei costi; nonché il costo del personale in formazione e le spese generali indirette). È stato confermato inoltre che le spese preventivabili devono essere sostenute solo dopo l’inizio del periodo formativo, tranne quelle per elaborazione e preparazione del piano (che devono comunque essere successive alla pubblicazione in gazzetta del nuovo decreto ovvero il 26 novembre 2019);
  • Il calendario del corso;

13.La conferma dei massimali già previsti lo scorso anno: 120 euro per ogni ora di docenza, 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili e FAD ammissibile fino ad un massimo del 20% del totale delle ore formative;

14.La certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro (di cui al D.lvg. 39/2010)

Come nell’annualità precedente, tutte le domande presentate nei termini saranno considerate ammissibili automaticamente, se entro l’11 marzo 2020 non verrà comunicata, via PEC, l’eventuale inammissibilità all’impresa proponente.

Per le domande di formazione ammesse, l’attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire da lunedì 18 marzo 2020 e andrà in ogni caso terminata entro mercoledì 31 luglio 2020 (compreso).

Andranno allegate alla rendicontazione, tramite PEC, le fatture quietanzate ed i documenti previsti lo scorso anno.

Ricordiamo, infine, che l’erogazione del contributo avverrà al termine della valutazione delle rendicontazioni e nei limiti dello stanziamento complessivo, per cui in caso di superamento di questo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi titolo.




Fonte: Assotir

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