25 Aprile 2024

Il distacco così non vale

L’unità produttiva italiana di un’impresa estera può ritenersi autonoma quando risulti iscritta nel registro e abbia un rappresentante legale

Con nota n. 5398 del 10 giugno 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha fornito dei chiarimenti sul distacco transnazionale dei lavoratori, eseguito da un’impresa stabilita in altro Paese dell’Unione Europea, presso una propria unità produttiva ubicata in Italia.

L’esigenza è sorta dopo che gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico nei confronti dello stesso datore di lavoro estero, nella duplice veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Di conseguenza, si è posto il problema se fosse applicabile un’unica sanzione oppure due sanzioni distinte per ognuna delle suddette vesti (come è emerso dagli accertamenti ispettivi).

In via preliminare, l’Ispettorato ha evidenziato che l’unità produttiva italiana di un’impresa estera può ritenersi autonoma – e quindi, come tale, assoggettabile alla contestazione di illeciti e ai relativi provvedimenti sanzionatori dell’Ispettorato – quando risulti iscritta nel registro delle imprese ed identificata in Italia tramite un proprio rappresentante legale.

Viceversa, se la sede secondaria è un semplice ufficio di rappresentanza (con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta informazioni, di ricerca di mercato…), non può definirsi autonoma per cui le relative contestazioni vanno mosse direttamente alla casa madre estera. In quest’ultimo caso l’Ispettorato del Lavoro ritiene che si debba applicare una sola sanzione nei confronti dell’impresa estera distaccante – in quanto unico soggetto dotato di personalità giuridica – poiché, diversamente, verrebbe violato il principio del “ne bis in idem” con il divieto di punire due volte lo stesso soggetto per la stessa condotta illecita.

Rammentiamo, in conclusione, che la fattispecie di distacco non autentico è stata prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 136/2016, il quale stabilisce che “Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

In ogni caso l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro”.



Fonte: Vie & Trasporti – n. 831 luglio 2019

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