25 Aprile 2024

Il fallimento? Oggi si chiama "Liquidazione Giudiziaria"

“Al fine di consentire una diagnosi precoce del rischio e dello stato d’insolvenza delle imprese, viene potenziato il sistema di controllo interno attraverso l’estensione dell’obbligo di nomina del Revisore Legale”

In realtà non è propriamente così.

Il nostro lettore fa riferimento al fatto che, lo scorso 10 gennaio, è stato approvato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. E tale Codice, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, serve a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, mirando a raggiungere due obiettivi:

  • Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

  • Salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di un’impresa dovuto a particolari contingenze. Una delle finalità principali della normativa è di carattere linguistico, nel senso cioè che, come scrive il lettore, il termine “fallimento” viene cancellato per essere sostituito con quello di “liquidazione giudiziale”, adoperando così un’espressione simile a quella in uso in altri Paesi europei, come Francia o Spagna.

Il tutto allo scopo di evitare il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola “fallito”.

Ma ovviamente ci sono anche altre novità. Vediamo quelle essenziali:

  • Si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione dalla crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;

  • Si da la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi, assicurando continuità aziendale;

  • Si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione aziendale;

  • Si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

  • Si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

  • Si istituisce presso il ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;

  • Si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Al fine di consentire una diagnosi precoce del rischio e dello stato d’insolvenza delle imprese, viene potenziato il sistema di controllo interno attraverso l’estensione dell’obbligo di nomina del Revisore Legale. In particolare, il novellato art. 2477 c.c. riduce la soglia alle società che per due esercizi consecutivi superano almeno uno dei seguenti limiti:

  • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro (attualmente è 4,4);

  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni (attualmente è 8,8);

  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità (attualmente 50).

Si precisa, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato a tale ultima condizione, cessa quando – per tre esercizi consecutivi e non più per due – non sia superato alcuno dei predetti limiti.

Spetterà proprio al Collegio Sindacale e al Revisore Legale l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili verrà chiamato a elaborare gli indicatori della crisi, ovvero rilevatori che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di una crisi in atto:

  • Tenendo conto delle migliori prassi nazionali e internazionali;

  • Con cadenza almeno triennale;

  • Con riferimento a ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.;

  • Che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi;

  • Che una volta individuati verranno approvati con decreto del ministero dello Sviluppo economico.



Fonte: Uomini e Trasporti - febbraio 2019

[Realizzazione siti web www.sitoper.it]
cookie