25 Aprile 2024

Intelligenza al tachigrafo

Lo scorso 15 giugno sono cambiate le regole: i veicoli di nuova immatricolazione sopra le 3,5 tonnellate devono essere dotati di apparecchio digitale di seconda generazione. Molte più funzioni rispetto al passato

Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 35 quintali, devono essere equipaggiati con ‘tachigrafo intelligente’. Si tratta di un apparecchio digitale di seconda generazione, che prevede una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (Gnss), una comunicazione remota ai fini di diagnosi precoce e un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti.

Questa prescrizione scaturisce dal Regolamento Unione Europea 502/2018, che modifica il 799/2016, a sua volta applicativo del Regolamento 165/2014 che, per la prima volta, ha declinato il concetto di tachigrafo intelligente.


COMUNICAZIONE DA REMOTO

Entriamo nel merito delle caratteristiche enunciate in premessa, illustrando nello specifico le funzioni di tale dispositivo che, dal punto di vista informatico, si definisce un ‘sistema aperto’.

Innanzitutto, il nuovo apparecchio si integra con la rete di bordo del veicolo e mediante una connessione al sistema globale di navigazione satellitare – Gnss, permette di registrare in automatico la posizione del mezzo, in corrispondenza: del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero; del luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida (inteso, in senso lato, come movimento del veicolo); nonché del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

Ancora, l’apparato consente una comunicazione da remoto, che scambia informazioni con i sistemi di gestione della flotta. Attraverso questo sistema gli organi di Polizia, dotati di apposita apparecchiatura, possono interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie elencate all’articolo 9 del Regolamento U.E. 165/2014 sui tempi di guida e di riposo e sul corretto utilizzo del crono stesso. Si tratta, nello specifico, delle violazioni delle regole di sicurezza quali, a titolo di esempio, la guida in assenza di carta del conducente valida; l’inserimento della carta durante la guida; la velocità registrata dal tachigrafo.

E’ opportuno precisare che tali rilevazioni non costituiscono sistemi automatici per elevare sanzioni e leggere i dati dell’autista, che sono protetti dalle norme sulla privacy. Le forze dell’Ordine devono, quindi, sempre fermare il veicolo e svolgere un normale accertamento.


PIU’ DIALOGO

Infine, tale innovativo strumento permette un’interfaccia completa con i sistemi gestionali di trasporto. A tale riguardo si segnala che con il tachigrafo intelligente saranno implementabili diversi applicativi e funzioni, quali: servizi di esazione dei pedaggi; sistemi di pesatura dei veicoli in movimento; dati sul consumo di carburante e sui parametri di guida dei conducenti; i servizi telematici di trasporto intelligente (ITS) e di sicurezza stradale (ad esempio, info mobilità). Ancora, di futura implementazione sulle strade interconnesse (progetto ‘Smart road’), nonché possibilità di rilevare dati utili per il controllo delle operazioni di cabotaggio e di distacco degli autisti.

Per tutti gli automezzi già immatricolati alla data del 14 giugno 2019 non sussiste – è bene sottolineare – alcun obbligo di integrare il primo tachigrafo digitale con il nuovo apparato ‘intelligente’, a condizione che svolgano trasporti nazionali e che lo Stato membro di loro prima immatricolazione non disponga diversamente. In caso contrario – trasporti internazionali o di cabotaggio, diversa statuizione dello Stato membro di appartenenza – anche i mezzi attualmente circolanti dovranno dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni (giugno 2034).

Per poter installare il nuovo tachigrafo intelligente su un autoveicolo già circolante – secondo quanto ad oggi indicato dalle principali case costruttrici di tachigrafi – occorre dotare il mezzo di un sistema GNSS di navigazione satellitare e di un’antenna DSRC (Dedicated Short Range Communication), con evidenti costi di adeguamento.


SCADENZA NATURALE

Per quanto riguarda le carte tachigrafiche che possiamo affermare – in base alle indicazioni fornite da Unioncamere, ente preposto a tale servizio – che le attuali carte conducente saranno tranquillamente utilizzabili su entrambe le generazioni di tachigrafi digitali e, pertanto, non dovranno essere cambiate. Alla loro scadenza naturale dei 5 anni, le odierne carte saranno rinnovate ai conducenti fornendo loro delle carte tachigrafiche dotate di una memoria più ampia rispetto a quella attuale. Una analoga sostituzione avverrà in tutti i casi di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta, documentati con apposita denuncia alle autorità competenti.

Stessa cosa vale per le carte tachigrafiche aziendali, che sono già attualmente valide cinque anni e che verranno sostituite al loro rinnovo; mentre le carte in dotazione alle forze dell’Ordine e alle Officine devono cambiate subito. Le prime, in quanto le forze dell’Ordine devono – fin dalla data di attuazione del tachigrafo intelligente – essere in grado di effettuare controlli sui nuovi apparecchi e utilizzare le nuove metodologie di verifica da remoto che questo consente.

Le seconde (officine), in quanto devono calibrare i tachigrafi intelligenti sui nuovi autoveicoli immatricolati dal 15 giugno u.s., o su quelli già circolanti (in caso di adeguamento), o verificare l’esatto funzionamento di quelli già montati sui nuovi automezzi.



Fonte: Vie & Trasporti – n. 831 luglio 2019

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