25 Aprile 2024

L’incubo dei bancali nella GDO

“In linea generale il venditore non può e non deve subire le inefficienze di un operatore logistico che non ha scelto e che, sostanzialmente, gli viene indicato dal cliente nel momento in cui riceve istruzioni sull’identità dei magazzini di destinazione”

La dispersione dei pallet nei magazzini della Grande Distribuzione è un fenomeno dolente della supply chain distributiva che, nonostante le importanti dimensioni (si stimano oltre 1,5 milioni di unità a perdere ogni anno), non ha ancora trovato pace e rappresenta un autentico incubo per gli operatori, che si vedono arrivare inaspettate (e ingenti) richieste di addebito, spesso di non agevole ricostruzione circa la quantificazione.

Il legislatore, in realtà, già con la L. 127/2010, aveva fornito una disciplina nel settore, avendo riconosciuto rilevanza economica, e quindi giuridica, agli “imballaggi e unità di movimentazione” e stabilendo l’esclusione, salvo patto contrario, dell’obbligo in capo al vettore di restituirli al committente. La norma (art 11 bis D. Lgs. 286/2005) sottolinea che “nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.

Tale disciplina, se ha introdotto un punto fermo dalla prospettiva del vettore, non ha offerto, tuttavia, un valido strumento di tutela per gli operatori legati da un contratto di compravendita, né in rapporto a questi, per gli operatori logistici che gestiscono hub di distribuzione nella GDO.

Accade spesso infatti che, in assenza tra le parti di un contratto di vendita/fornitura di merce, si verifichino – e aumentino col tempo – ammanchi di bancali per i quali può risultare controversa l’individuazione del soggetto contrattualmente responsabile. Il provider logistico, infatti, non ha alcun rapporto contrattuale con il venditore della merce, il quale reclama il credito da bancali verso il proprio acquirente, con la conseguenza che quest’ultimo non può, a rigore, ritenersi estraneo all’addebito. Giuridicamente, l’operatore che, su affidamento dell’impresa della GDO, svolge servizi di logistica integrata nelle proprie piattaforme, agisce su delega del proprio committente, in qualità di mandatario. Tant’è che tali hub molto spesso costituiscono unità locali delle stesse imprese destinatarie delle merci. In ogni caso, anche le annotazioni riportate nei DDT e nelle fatture costituiscono significativi elementi indiziari. In linea generale il venditore non può e non deve subire le inefficienze di un operatore logistico che non ha scelto e che, sostanzialmente, gli viene indicato dal cliente nel momento in cui riceve istruzioni sull’identità dei magazzini di destinazione.

La dispersione di bancali nel circuito dell’interscambio differito è una criticità cristallizzata che, lungi dal rappresentare impedimenti giustificabili, è la diretta conseguenza di precise scelte aziendali.

Le inefficienze organizzative ascrivibili alla sfera operativa delle piattaforme logistiche, non solo comportano danni economici per la perdita dei bancali, ma espongono a costi e oneri connessi alle prolungate soste che si verificano presso i luoghi di consegna a carico dei trasportatori. Per correggere tali inefficienze, le imprese della GDO sono pertanto chiamate a dotarsi di best practices per regolare l’interscambio dei pallet, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’economicità complessiva del sistema. In tale ottica, è stato detto che l’interscambio pallet sia una palestra importante per provare la reale collaborazione tra produttori e distributori, per una supplì chain virtuosa anche nella GDO.

L’adozione di regole e protocolli condivisi, oltre che arginare il rischio di controversie in materia (di complessa coltivazione nelle aule dei tribunali), evita diseconomie di gestione amministrativa e oneri gestionali che potrebbero essere investiti in modi molto più proficui.



Fonte: Uomini e Trasporti – agosto/settembre 2019

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