26 Aprile 2024
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Lavoro dipendente: con il D.L. 03/20 scatta una prima riduzione sul cuneo fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 Febbraio è stato pubblicato il decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 che, in attesa della revisione degli strumenti di sostegno del reddito, prevede misure per la riduzione del cuneo fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti.

Il provvedimento, che nelle intenzioni del Governo è solo l’anticipo di una più generale riforma fiscale che consenta un effettivo recupero di potere d’acquisto per i redditi medio-bassi, prevede interventi che scatteranno dal 1° luglio 2020, e riguarderanno:

1. i redditi fino a € 28.000,00:

Ai lavoratori dipendenti che rientrano in tali fasce di reddito dal secondo semestre di quest’anno viene riconosciuta una somma pari a 600 € e, in seguito, a partire dal 2021, di € 1.200,00, che non concorre alla formazione del reddito. Contestualmente, sempre dal 1° luglio p.v. cessano di essere erogati gli 80 euro del cosiddetto Bonus Renzi;

2. i redditi da lavoro dipendente superiori a € 28.000,00 e fino a € 40.000,00

Ai lavoratori dipendenti che rientrano in tali fasce di reddito solo per il secondo semestre di quest’anno (periodo Luglio – Dicembre 2020) viene introdotta un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

1. quando l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 35.000

una detrazione di € 480,00, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000,00, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000,00.
Schematizzando in formula: € 480,00+(120* ([€ 35.000,00–reddito complessivo] /7.000)).

Quindi, a seconda del reddito compreso in questa fascia, la detrazione, nel periodo Luglio/Dicembre 2020, va da un massimo di € 100,00 mensili, per poi decrescere fino ad € 80,00.

2. se il reddito complessivo supera gli € 35.000,00, ma non gli € 40.000,00

una detrazione di € 480,00 che spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000,00.

La formula, in questo caso, risulta la seguente: € 480*((€ 40.000,00 – reddito complessivo) /5.000).

Per cui, tenuto conto sempre del reddito conseguito, l’importo della detrazione va da un massimo di € 80,00 mensili fino ad azzerarsi per un reddito annuo di € 40.000.

Qualora, in sede di conguaglio, si accerti che il lavoratore non aveva diritto ai già menzionati benefici, i sostituti di imposta procederanno al recupero dell’importo in 4 rate di pari ammontare, se superiore ai € 60.



Fonte: Assotir

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