26 Aprile 2024

Le misure pubbliche a sostegno dell’autotrasporto

I costi da sostenere per gestire un’impresa di autotrasporto sono tanti e spesso le tariffe non sono adeguate a garantire una sufficiente redditività. A volte la cosa diventa possibile sfruttando tutte le agevolazioni e le misure di sostegno di cui può beneficiare un’azienda del settore. Riuscirebbe a elencarmele tutte?

"Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute dal proprio personale dipendente per trasferte fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero di 59,65 euro, elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero, oltre alle spese di viaggio e trasporto”

Nel numero precedente avevamo evidenziato le nuove disposizioni a sostegno delle imprese dell’autotrasporto, contenute nella Legge di Bilancio per il 2019. Continuiamo la disamina analizzando le altre agevolazioni.


CREDITO D’IMPOSTA SSN

Se verrà confermata anche questa agevolazione, le imprese di autotrasporto merci possono usufruire di un credito d’imposta, recuperabile nel 2019 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, per le somme versate nel 2018 come contributo al Servizio Sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro2), da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.


IVA

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR 633/1972 gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’Albo di cui L. 298/1974, sono autorizzati a eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente senza il pagamento di interessi.

Inoltre, per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, comma 4, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.

Infine, in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le prestazioni di trasporto dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.


DEDUZIONI IRPEF PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE

L’art. 66, comma 5, del TUIR prevede deduzione forfetaria dal reddito delle imprese in contabilità semplificata.

Si confermano anche per quest’anno gli importi già previsti nell’anno precedente cioè:

  • 17,85 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;

  • 51 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il territorio comunale.

Inoltre, per le stesse imprese compete anche una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.


DEDUZIONI IRPEF/IRES PER TRASFERTE DIPENDENTI

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute dal proprio personale dipendente per trasferte fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero di 59,65 euro, elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero, oltre alle spese di viaggio e trasporto.

La deduzione spetta a tutte le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.


DEDUZIONI IRAP PER TRASFERTE DIPENDENTI

In deroga alla norma generale, alle imprese di autotrasporto, spetta una deduzione Irap per le trasferte “ordinarie” dei dipendenti, commisurata alle indennità riconosciute in busta paga ai dipendenti (per la quota non tassata ai fini Irpef).


SPESE DI MANUTENZIONE

Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre i costi di manutenzione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al trasporto merci in conto terzi fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni risultanti da libro cespiti all’inizio del periodo d’imposta. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi.


SPESE DI TELEFONIA

Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre integralmente i costi di telefonia, limitatamente a un telefono per veicolo.



Fonte: Uomini e Trasporti – luglio 2019

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