20 Aprile 2024
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Procedure di rilascio patente di guida: il MIT emana due circolari

Con le circolari n. 28825/23.3.5 e 28826/23.3.5 (scaricabili in allegato) del 19 settembre scorso, la Divisione V della Direzione Generale della Motorizzazione del MIT ha integrato le precedenti disposizioni in materia di conseguimento delle patenti di guida.

Per quanto attiene alle patenti italiane di categoria C e CE, il Ministero ha ribadito che le stesse patenti possono essere ottenute:


  • dai cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con residenza normale in Italia. Ricordiamo che per residenza normale si intende il luogo in cui, come dettato dall’art.118 bis del Cds, una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi e/o professionali;

  • cittadini extracomunitari, purché residenti in via normale in Italia. In questo caso, tenuto conto di quanto prescrive la normativa in materia di autocertificazione, il dato sull’acquisizione della residenza normale in Italia può essere autocertificato solo se comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. La residenza è considerata elemento imprescindibile, anche per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per i richiedenti asilo politico.

Per quanto concerne l’esibizione dei documenti da esibire per l’ammissione alle prove d’esame:

  • il candidato europeo o dello Spazio Economico europeo con residenza normale in Italia può essere identificato con la carta d’identità o il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.

  • Il candidato extra U.E. può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.

Per tutti coloro, invece, che sono in attesa di rilascio della carta d’identità elettronica, è stata autorizzata l’identificazione del candidato mediante il “Riepilogo dati per accettazione pratica”, rilasciato dagli uffici del Comune.

Qualora esistessero difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all’estero, non rilevate nella fase istruttoria della pratica, se non sono sanate possono portare all’esclusione del candidato dalla prova d’esame, nel caso in cui venissero identificate dall’esaminatore.

Sullo svolgimento della prova di teoria le circolari ricordano che ogni partecipante deve poter essere identificato tramite il proprio documento personale (per il cittadino extracomunitario, in questa fase, non è prevista l’esibizione del documento di soggiorno). L’attivazione della postazione d’esame avviene digitando il proprio codice fiscale, fermo restando che l’eventuale dimenticanza non impedisce l’ammissione del candidato in quanto l’esaminatore, dalla propria postazione, può verificare il codice di ogni partecipante registrato nel sistema informatico. Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad un pc, con schermo touch screen, su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari.

Inoltre, il MIT ha sottolineando che ai fini della prova pratica per il conseguimento della patente C e C1, il candidato deve possedere una patente di categoria B in corso di validità, così come stabilito dall’art. 125 del Cds.

Per l’ottenimento delle patenti C1E e CE, i candidati dovranno essere in regola con le patenti C1 o C.

Per quanto attiene alla prova nel traffico, della durata complessiva di 45 minuti, il Ministero chiarisce che:

  • Si svolge in una località stabilita dall’ufficio della Motorizzazione civile competente, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie pertinenti;

  • Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole possono richiedere sedute d’esame anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuole associate o consorziate, purché le località d’esame individuate siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla vigente normativa;

  • Deve essere svolta in diverse condizioni di traffico.

In riferimento alla prova nel traffico, il MIT ha dettato delle linee guida per la valutazione uniforme, su tutto il territorio, di alcune manovre (retromarcia, inversione di marcia, parcheggio, transito nelle rotatorie).

Al termine della prova pratica invece:

  • In caso di esito positivo, l’esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della prova;

  • In caso di esito negativo, l’esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, anche trattandosi di prima prova, la scadenza del foglio stesso, non prevede di sostenere una seconda prova, così come stabilito dall’art.121, comma 10 del Cds.

Il Ministero, infine, ha riportato delle prescrizioni sul riporto dell’esame di teoria, consentito una sola volta senza necessità di presentare un nuovo certificato medico.



Fonte: Assotir

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