23 Aprile 2024

Salta la buca

Buca sulla strada, se la conosci la eviti, ma se questa costituisce insidia, cosa devi fare e a chi rivolgersi per farsi risarcire il danno all’auto?


DOMANDA

La richiesta che ci viene rivolta si riferisce a un fatto che capita molto spesso durante la cattiva stagione, in particolare in alcune zone d’Italia, dove la manutenzione del manto stradale è poco curata. Come ci si deve comportare in caso di danni alla propria vettura a causa di una buca stradale? E a chi rivolgersi?


RISPOSTA

Il danno causato da una buca stradale è uno dei cosiddetti danni da insidia che può verificarsi anche in caso di presenza di materiali sull’asfalto (ghiaia, ghiaccio, olio, etc.), marciapiedi sconnessi, caduta di alberi, etc. La responsabilità per tali eventi, nel caso di pubblica via, è imputabile alla Pubblica Amministrazione, in qualità di proprietaria o di gestore del bene demaniale.

Per ottenere il risarcimento per quanto accaduto occorrerà, quindi, effettuare una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti. Una volta accertato il nesso di casualità, si potrà escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione solo nel caso in cui la stessa riuscirà a provare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse e che non vi sia concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ai sensi dell’art. 1227 c.c., né cause di forza maggiore.

Risulta di fondamentale importanza, perciò, l’imprevedibilità della presenza della buca sull’asfalto (o di altra anomalia) e l’inevitabilità del sinistro.

Il danneggiato dovrà provare l’evento in cui è stato coinvolto e la condizione di oggettivo pericolo.

Si consiglia, pertanto, di documentare attentamente il sinistro non appena accaduto e di effettuare in loco i seguenti approfondimenti:

  1. Fotografare luogo del sinistro (in particolar modo l’insidia) e i veicoli coinvolti (ma poiché, nel giudizio civile, essa viene considerata una “riproduzione meccanica”, facilmente contestabile dalla controparte, è meglio procurarsi una prova certa come il verbale della polizia municipale o stradale);
  2. Chiamare le Forze dell’Ordine al fine di ottenere un verbale di quanto accaduto;
  3. Raccogliere le testimonianze dei presenti (soprattutto se non vi è accertamento delle Forze dell’Ordine).

Il danneggiato potrà poi rivolgersi a un legale e/o inviare una formale richiesta di risarcimento danni al competente ufficio dell’Amministrazione, che provvederà a inoltrare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa.


ART. 1227 C.C.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate…


ART. 2051 C.C.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…




Fonte: Io Carrozziere n° 4/2018

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