25 Aprile 2024

Uno al posto di due

Addio al certificato di proprietà. Dal 1° luglio 2018 la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli.
Meno carta a bordo ma spese (probabilmente)invariate

Con il decreto legislativo n.98 del 29 maggio2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal 24 giugno scorso,viene finalmente attuato un provvedimento di semplificazione amministrativa da tempo annunciato, e fortemente auspicato dal mondo dell'utenza dei mezzi di circolazione,privati e imprese.
L'articolo 1 del decreto stabilisce infatti che, a partire dal 1 luglio 2018, la carta di circolazione costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.
Di conseguenza, da quella data, non è più previsto il rilascio del certificato di proprietà a cura del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), fermo restando che questo organismo interverrà nella procedura di rilascio del documento unico di circolazione, che fa capo al MIT( ministero dei trasporti. Il PRA dovrà validare le informazioni sulla situazione giuridico- patrimoniale del veicolo, che saranno riportate sulla carta di circolazione insieme agli altri dati tecnici e di intestazione del mezzo e a quelli relativi ala sua cessazione della circolazione a seguito della demolizione o della definitiva esportazione all'estero.
Un'unica richiesta
Al momento, il vantaggio sicuro per l'utenza è legato alla prestazione di un' unica richiesta di rilascio,in sede di prima immatricolazione o di re immatricolazione, o a seguito dell'aggiornamento dovuto al trasferimento di proprietà del veicolo. Sotto il profilo dei costi, il guadagno per l'utenza è ancora tutto da verificare, visto che il decreto prevede l'applicazione della tariffa unica che verrà fissata, insieme all'imposta di bollo unificata, con apposito decreto del MIT,entro il 18 Aprile 2018,sentita anche l'ACI. In ogni caso, come precisato dalla stessa norma, la tariffa non potrà superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto del costo dei servizi. L'introduzione di questa novità ha comportato alcuni adeguamenti del Codice della Strada,in vigore sempre Dal 1 luglio 2018. Di particolare rilievo, la modifica al comma 1 dell' articolo 96 del Codice, per effetto del quale l'accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per almeno tre anni consecutivi permetterà all'ente impositore di richiederla la cancellazione d'ufficio del veicolo dal PRA e dell' archivio nazionale dei veicoli. La richiesta di cancellazione sarà inviata all'ufficio competente del TIM, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento al proprietario del mezzo senza che questi, in assenza di giustificato motivo, abbia versato il dovuto. Il predetto ufficio provvederà al ritiro delle targhe e della carta di circolazione ,attraverso gli organi di polizia. Un ulteriore adeguamento riguarda il comma 1 dell'articolo 103c.d.s che, ai fini della radiazione per l'esportazione definitiva all'estero del veicolo, richiede lo svolgimento- con esito positivo- della revisione, nei sei mesi precedenti la richiesta di cancellazione. La radiazione comporta la restituzione delle targhe e della carta di circolazione del veicolo, per cui quest'ultimo potrà raggiungere il confine soltanto se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 9 del Codice Stradale.




Fonte: Norme e decreti - Agosto/Settembre 2017

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