28 Marzo 2024

Va bene a fine mese

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della data della fattura elettronica per le prestazioni di servizi. Ecco i chiarimenti

Nella risposta n. 389 ad interpello, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della data della fattura elettronica per le prestazioni dei servizi, da riportare nel campo ‘data’ della sezione ‘Dati Generali’ del file del tracciato xml da trasmettere al Sistema di Interscambio (Sdl), dopo il primo intervento dello scorso 14 giugno.

L’Agenzia, accogliendo le istanze del mondo imprenditoriale, ha stabilito che la fattura differita emessa per più operazioni eseguite nello stesso mese solare per conto del medesimo committente, può riportare – in via convenzionale – la data di fine mese anche quando non coincida con quella dell’ultima operazione dedotta in fattura.

Altra precisazione importante ha riguardato l’utilizzo, a volte improprio, della fatturazione differita. Partendo dalle premesse che: “le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa – differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”; nella prestazione dei servizi, l’Iva diventa esigibile, in generale, con il pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3 del DPR 633/1972), l’Agenzia ha affermato che per le fatture riepilogative mensili emesse per prestazioni di servizi non ancora pagate – come è accaduto nel caso dell’interpello, non dissimile da quanto si verifica di norma anche nel settore dell’autotrasporto – “non è esatto parlare di fatturazione differita”. Si tratta invece “di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”.



Fonte: Vie e Trasporti – novembre 2019

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