20 Aprile 2024

La dematerializzazione del certificato medico dei conducenti

Dal 20 Gennaio è operativa la dematerializzazione del certificato medico sull’idoneità psicofisica dei conducenti, in tutti i casi di rilascio della patente

Con circolare dell’11 Dicembre 2019, la Direzione Generale per la Motorizzazione del ministero dei Trasporti ha anticipato i contenuti del decreto dirigenziale firmato il 2 Dicembre 2019 che, a partire dal 20 Gennaio 2020, rende operativa la dematerializzazione del certificato medico sull’idoneità psicofisica dei conducenti, in tutti i casi di rilascio della patente di guida – conseguimento, rinnovi, duplicati – e di revisione ai sensi dell’articolo 128 del Codice Stradale. Il decreto prevede un modello unico di relazione medica da trasmettere al Ced della motorizzazione, sia che l’accertamento venga svolto da un medico monocratico che da una commissione medica locale. La circolare riporta le fasi in cui si articola il procedimento di trasmissione telematica della relazione medica: al termine della visita, i soggetti certificatori trasmettono la relazione medica al Ced della Direzione Generale per la Motorizzazione, completa delle eventuali prescrizioni che il conducente è tenuto a osservare durante la guida, identificate dagli appositi codici unionali o nazionali. Insieme alla relazione viene trasmessa anche la fotografia e la firma del titolare della patente. Al diretto interessato viene consegnata una ricevuta in carta semplice come prova del predetto invio dove, in caso di sussistenza soltanto parziale dei requisiti di idoneità psicofisica per la categoria di patente richiesta (periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni alla guida, etc…), vengono evidenziati i motivi alla base di questa decisione, per consentire all’interessato o di chiedere una nuova visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria Italiana – ai sensi dell’art. 119, comma 5 del Codice Stradale – oppure di proporre ricorso dalla relazione medica né, in ogni caso, vengono registrate nel sistema informatico della motorizzazione. In caso di accertata insussistenza dei requisiti di idoneità alla guida, i soggetti accertatori non predispongono la relazione medica informatizzata, ma si limitano a rilasciare all’utente un’attestazione motivata, contro la quale è possibile proporre ricorso. Le Commissioni mediche locali, quando emettono un giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida, sono tenute a trasmetterlo al competente Ufficio della Motorizzazione, per i conseguenti provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ex articoli 129 e 130 del Codice della Strada.



Fonte: Vie e Trasporti – gennaio/febbraio 2020

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