26 Aprile 2024

In caso di contagio da Covid-19

Il Decreto Cura Italia stabilisce che Sars-Cov-2 rientra nelle malattie infettive soggette a copertura Inail se contratto in occasione del lavoro.

Come il titolare dell’officina può tutelare sé stesso e i dipendenti

Dedichiamo questo numero a un tema di attualità in epoca di Covid 19: la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio di un dipendente.

In generale, il datore è il titolare di un obbligo di garanzia dell’integrità fisica dei propri prestatori d’opera, in base a una norma contenuta nel codice civile (art. 2087). Nel dettaglio, è il ‘Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro’ che disciplina le norme in questione, sia per quanto riguarda gli obblighi a cui è sottoposto il datore di lavoro, sia le procedure da adottare per migliorare la condizione di lavori dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda la normativa di emergenza, il Decreto ‘Cura Italia’ ha stabilito che l’eventuale contagio da Covid-19 rientra nelle malattie infettive, soggette a copertura Inail se contratte ‘in occasione del lavoro’. Le misure di precauzione e di sicurezza che devono essere adottate dal datore di lavoro sono contenute e descritte nell’ormai noto ‘Protocollo Condiviso’, nella sua ultima versione dello scorso 24 aprile, resa obbligatoria dal DPCM 26 aprile 2020.


DIMOSTRALO

Cosa succede, quindi, se un lavoratore risulta positivo al Covid-19 e ritiene di essere stato contagiato sul luogo di lavoro? In linea teorica, il datore di lavoro può essere responsabile penalmente in caso di lesioni gravi o di morte di un dipendente causante dal mancato rispetto dell’obbligo di garanzia del codice civile di cui sopra. Dal punto di vista civilistico, invece, può essere chiamato a un risarcimento di tipo economico, in base all’art. 2043. Ciò non deve spaventare: è necessario, ovviamente, che venga provato che il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro, e soprattutto che lo stesso sia dovuto alla mancata adozione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro. Solo in questo caso il titolare può essere ritenuto responsabile.

In realtà, considerando che il tempo di incubazione della malattia può arrivare circa a 14 giorni risulta estremamente difficile ricreare la catena di contatti che ha portato un soggetto a essere positivo. Il virus si diffonde velocemente ed è difficile escludere altri possibili luoghi di contagio, come ad esempio supermercati o mezzi pubblici, oppure il contatto con familiari a loro volta positivi.


ARMI DI DIFESA

Il datore di lavoro può difendersi dimostrando di aver adottato tutte le misure di sicurezza imposte dalle autorità e di aver dato esecuzione al protocollo del 24 aprile e ad eventuali altri documenti regionali/comunali oppure specifici di categoria (laddove emanati).

Anche se risulta molto difficile, per il lavoratore, dimostrare che il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro, ciò non deve dissuadere il titolare dall’adottare tutte le misure necessarie, a comunicarle ufficialmente e a rendersi parte attiva nel contrasto alla diffusione del virus.

Consigliamo, quindi, di prestare particolare attenzione alle misure adottate e alle precauzioni prese ai fini del contenimento del contagio, in modo da tutelare sia i soggetti che entrano in azienda, dipendenti/fornitori/clienti che siano, sia l’azienda stessa.




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