17 Aprile 2024

Modifiche al Codice della Strada 2020

Il Decreto Semplificazioni contiene numerose modifiche al Codice della Strada che hanno, almeno secondo l’intento del legislatore, il compito di adeguare la circolazione stradale e alcune regole amministrative a quelle che sono le esigenze moderne della circolazione dei veicoli, soprattutto nei centri abitati.

Le modifiche apportate nel Decreto Semplificazioni al nuovo codice della strada prevedono tutta una serie di cambiamenti che, più che modernizzare la circolazione nella città, rischiano di stravolgere la circolazione stradale, almeno per la parte ciclabile, maggiorando i rischi per chi circola sulle due ruote, anziché ridurli.

Alcuni dei provvedimenti sono stati chiaramente concessi ai comuni per fare “cassa”, autorizzando le amministrazioni all’installazione di “Autovelox” per il controllo della velocità, alle telecamere nelle zone ZTL e in strade della città nelle quali il rispetto del limite rischia di ottenere l’effetto contrario alla prevenzione degli incidenti. Si pensi al limite di 30 km/h sulle piste ciclabili.

Vediamo nel dettaglio le principali modifiche.


VELOCIPEDI

Una novità rilevante è quella secondo cui i velocipedi dovranno transitare sulle piste loro riservate, ovvero sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Nell’articolo del C.d.S. saranno inseriti nuovi obblighi per gli utenti della strada: “I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio”.

Di assoluto rilievo è l’inserimento, all’articolo 148 C.d.S., dopo il c. IX, del nuovo c. IX bis: “Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano…”.


STRADE URBANE CICLABILI

Strada urbana ad una sola carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, dove il limite di velocità non potrà oltrepassare i 30 km/h, e definita da segnaletica dedicata sia verticale che orizzontale. La priorità, ovviamente, sarà riconosciuta ai velocipedi.


CORSIE CICLABILI

Parte longitudinale della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi nel medesimo senso di marcia degli altri veicoli. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da ulteriori veicoli, qualora le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’utilizzo esclusivo ai velocipedi, per esempio ove siano presenti fermate relative al trasporto pubblico.


CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE

E’ definita quale parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia e collocata a sinistra rispetto al senso di marcia, ad uso promiscuo e consente la circolazione, sulle strade urbane, di velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri mezzi. Lungo le strade urbane a senso unico, ove risulta permessa la circolazione a doppio senso ciclabile, i guidatori degli altri veicoli saranno obbligati a dare la precedenza ai velocipedi ivi circolanti. Il limite massimo consentito 30 km/h.


RINNOVO PATENTE

Nel corso del rinnovo della validità della patente di guida la commissione medica locale (eccettuati gli accertamenti ex art. 186, c. VIII, e art. 187, c. VI, relativi alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), rilascerà, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale dell’iter e soggetto al riscontro dell’insussistenza di condizioni ostative presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Chi rinnova la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana di uno Stato extra UE o Spazio economico europeo, nel termine di 6 mesi decorrenti dalla data di riacquisizione della residenza in Italia, dovrà procedere al rinnovo del documento di guida in conformità alla procedura ordinaria.


CIRCOLAZIONE STRADALE – CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Il Prefetto, con decreto, potrà autorizzare l’installazione di autovelox fissi finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni (ad esempio quelle relative ai limiti di velocità ex art. 142 del C.d.S.) sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali e, per l’effetto, non più unicamente sulle strade extraurbane secondarie e sulla strade urbane di scorrimento. In sostanza saranno incluse strade le urbane di quartiere e le strade locali, rispetto alle quali pur tuttavia, dovranno sussistere le condizioni specificatamente previste dal dettaglio normativo.


SOSTA MEZZI ELETTRICI

Per scoraggiare l’occupazione dell’area di sosta oltre la ricarica, è stato istituito il divieto di sosta e fermata dei veicoli elettrici. In ipotesi di sosta prolungata dei mezzi elettrici potranno applicarsi tariffe di ricarica per scoraggiare l’impegno della stazione oltre l’intervallo massimo di un’ora decorrente dal termine della ricarica, ma con esclusione dell’intervallo temporale compreso tra le ore 23 e le 7, nonché dei punti di ricarica di potenza elevata ex art. 2, c. I, lett. e), d.lgs. n. 257 del 2016.


ACCERTATORI DELLA SOSTA

Il sindaco, con proprio provvedimento, potrà conferire ai dipendenti comunali, ovvero ai lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate, come pure delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in tema di sosta o fermata, collegate all’espletamento delle anzidette attività. Nel corso dello svolgimento delle mansioni in questione, l’incaricato agirà quale pubblico ufficiale. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale, come anche l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete pure l’intera attività autorizzativa e di verifica sull’operato.


ZONA “SCOLASTICA”

Nel C.d.S. è definita la qualifica di “zona scolastica”, ovvero una zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, da delimitare lungo le vie di acceso tramite segnali appositamente dedicati che indicheranno l’inizio e la fine.


VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO

E’ stato introdotto l’art. 16 ter, rubricato “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero”, che sancisce l’obbligo di immatricolazione e targatura italiana, previsto specificatamente dall’art. 93, c. I-bis, I-ter e I-quater C.d.S. (sui divieti di circolazione nel territorio nazionale, ad opera dei residenti in Italia, con veicoli immatricolati all’estero, alle specifiche condizioni ivi dettate), tramite l’inserimento del nuovo comma, quinquies, non opererà nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, del personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, dei lavoratori frontalieri, del personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, nonché del personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. Inoltre, al comma II si statuisce che “Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea”.


ESPORTAZIONE VEICOLI

La domanda di cancellazione per la cessazione della circolazione di un veicolo potrà essere disposta purché il mezzo risulti in regola con gli obblighi di revisione, o visita e prova.


MODIFICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI AI VEICOLI

In caso di modifica delle originalità costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, al MIT è assegnato il compito di emanare un decreto (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma che lo sancisce) dove saranno indicate le tipologie di modifica per cui non saranno richieste visita e prova.

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