19 Aprile 2024

ALT, POLIZIA!

SI E' IN PRESENZA DI UN REATO RUBRICATO COME RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE QUANDO PER SFUGGIRE A UN CONTROLLO SI AUMENTA VOLONTARIAMENTE LA VELOCITA' DEL VEICOLO COMPIENDO MANOVRE AZZARDATE. E IN CASO DI INCIDENTI GUAI SERI.

Tra le notizie battute dalle agenzie di stampa, quella di un veicolo commerciale che evita di fermarsi se, da un pubblico ufficiale, gli venga intimato l' “alt” è insolita. Qualora poi se ne segua una fuga a tutta velocità e che si concluda con un incidente, siamo in presenza di un fatto grave sul quale è opportuno chiarirci le idee. Il fatto: un driver adocchia una pattuglia “armata” di paletta appostata dopo un cavalcavia. Conscio di non aver tutte le carte in regola, non appena l'agente la alza invitandolo ad interrompere la marcia, prima rallenta come per fermarsi, ma poi sgomma via sperando di farla franca, terminando però la sua improbabile fuga contro un albero.

Il codice della strada dedica alla fattispecie un apposito articolo, il 192, che disciplina gli obblighi di chi conduce un veicolo verso funzionari, ufficiali e agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. In primo luogo, si specifica che questi soggetti devono essere chiaramente riconoscibili, individuabili dal privato perché in uniforme o muniti dell' apposito segnale distintivo. Hanno sempre la facoltà di chiedere l'esibizione di patente di guida, documenti di circolazione e ogni altro materiale che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale è obbligatorio avere con sé.

Possono altresì procedere a ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alla caratteristiche e al suo equipaggiamento, oltre che formare apposti posti di blocco.

Fin qui le prescrizioni; seguono le sanzioni amministrative pecuniarie che oggi possono arrivare fino a 5.467 euro.


IN CASO DI FUGA

Se il semplice mancato arresto di fronte agli agenti, per la giurisprudenza espressasi ripetutamente sull'argomento, non appare un reato di resistenza a pubblico ufficiale potendo esserci trattato mancato arresto all'alt frutto di mera disattenzione dell'autista, differentemente è valutata la fuga. E' il caso in questione: quando il conducente per sfuggire al controllo aumenta volontariamente la velocità del veicolo e spesso compie manovre azzardate per ostacolare l'identificazione della targa posteriore o un eventuale inseguimento, creando cosi occasioni di pericolo per la propria integrità e la vita di terze persone. Siamo, in questo caso, in presenza di un reato rubricato come resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato all'art.337 c.p.; non si tratta di vere e proprie aggressioni fisiche negli agenti di Polizia, tuttavia si considerano anche gli atti compiuti sulle cose o su altri soggetti. In definitiva, la condotta penalmente rilevante è realizzata solo dai conducenti che, efficacemente e concretamente, compiono azioni contro chi, legittimamente sta eseguendo un pubblico ufficio.

Infine, qualora la fuga si concluda con un incidente mortale, al reato di resistenza può aggiungersi quello di omicidio, oltre alla responsabilità per i danni cagionati. In argomento la Corte di Cassazione si è pronunciata ritenendo che, in caso di incidente mortale causato da un veicolo in fuga per sottrarsi ad un controllo dell'autorità è integrata la condotta propria del reato di omicidio volontario.

Specificando inoltre molteplici atteggiamenti minacciosi dei conducenti nei confronti delle forze dell' ordine: il comportamento di chi, per esempio, si dirige con il mezzo in direzione degli agenti, anche se non vengono investiti perché prontamente spostatisi.



Fonte: www.vietrasporti.it n°828 aprile 2019

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