28 Marzo 2024
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Decreto 104/2020 "Agosto": le prime indicazioni dell'INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha fornito le prime indicazioni relative alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 104/20 cd. D.L. “Agosto”.

Il documento, in specifici capitoletti, tratta diversi temi.


Art. 3 del D.L.: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti aggiuntivi di cassa integrazione disposti dal D.L. 104 (ulteriori 18 settimane) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Al datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo in esame, si applica il divieto di licenziamento: ove si accertasse la violazione di tale divieto verrà disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed al contempo l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.


Art. 6: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

La disposizione dell’art. 6 del D.L. “Agosto” prevede che fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, che successivamente all’entrata in vigore dello stesso D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato - con esclusione dei contratti di apprendistato - sarà riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.

L’esonero sarà riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Del beneficio non potranno godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre sarà possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

La nota dell’INL specifica che il beneficio non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato”, pertanto non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione.


Art. 8: Contratti a termine

La disposizione consente, fino al 31 dicembre 2020 di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi e senza necessità di specificare le causali per il rinnovo.

Sul punto, l’INL chiarisce che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.lgs. n. 81/2015.

Ne consegue che, se il rapporto sia stato già oggetto di 4 proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, purché sia sempre rispettata la durata massima di 24 mesi.

La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.


Art. 14: Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

L’INL ricorda che l’art. 14 del D.L. 104, proroga il divieto e la sospensione dei licenziamenti, introdotta con il D.L. 18/2020 e prorogata con il D.L. 34/2020, esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;

• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.

La nota ricorda poi che lo stesso art. 14 ha escluso dal divieto di licenziamento numerose fattispecie, per la cui lettura rimandiamo al testo pubblicato sul nostro sito,

Lo stesso decreto-legge ha riproposto la disposizione già introdotta nel comma 1 bis dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 ad opera dell’art. 80 del D.L. n. 34/2020 concernente la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della L. n. 300/1970, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni.


Art. 99: proroga della riscossione coattiva

Con il D.L. 104/2020 la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'a- gente della riscossione” il temine inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogato al 31 agosto 2020 dall’art. 152 del D.L. n. 34/2020, viene ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.



Fonte: Assotir

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