02 Maggio 2024

Il diritto di ritenzione per le officine meccaniche

In questo caso di mancato pagamento l’officina è legittima a trattenere il veicolo? In questa prima puntata della rubrica gli avvocati dello studio Macchi ci spiegano cos’è il diritto di ritenzione e come si aziona

Capita spesso che i clienti ci chiedono se in caso di mancato pagamento di un lavoro effettuato su un veicolo, l’officina sia legittimata a trattenere lo stesso.

Il cosiddetto diritto di ritenzione e la facoltà del creditore di trattenere il bene presso di sé siano al pagamento della prestazione da parte del debitore. Questo diritto presuppone quindi che il bene sia detenuto dal creditore, e che il debitore lo abbia consegnato spontaneamente.

È un diritto accessorio in quanto con il creditore pecuniario, e indivisibile, cioè si estingue solo con il pagamento integrale del debito.

Il Codice Civile prevede precise ipotesi di tale diritto, che sono tassative, per evitare che le persone possano farsi “giustizia da se”. Il riferimento principale, nel caso delle officine/carrozzerie, è l’art. 2756 del codice civile: “I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche vederla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.


VALE MENO CHE…

Dal punto di vista civilistico, con il credito sorge anche un privilegio sul bene; in altre parole il creditore (l’officina o la carrozzeria) può trattenere il veicolo e sullo stesso ha una situazione di vantaggio rispetto ad altri creditori del proprietario.

Per poter esercitare il diritto di ritenzione l’officina deve aver effettuato la riparazione in buona fede e dovrà essere provata la sussistenza del credito. In merito alla buona fede è pacifico in giurisprudenza che è “ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell’incombenza da parte dell’avente diritto”.

Quindi, se in buona fede, il creditore può trattenere il veicolo anche in presenza di richieste provenienti da terzi o dal legittimo proprietario (qualora l’auto fosse stata consegnata da un altro soggetto). Il creditore mantiene il suo diritto anche in caso di fallimento del debitore. In tal caso potrà trattenere l’aiuto e fare istanza di ammissione al passivo, al quale dovrà essere ammesso con prelazione. Fino al pagamento del debito il creditore può trattenere il bene presso di sé.

Il diritto di ritenzione non incontra limiti nella natura dei beni. Di conseguenza possono essere ritenuti anche beni per loro natura impignorabili. Infatti il diritto del creditore ex art. 2756 è ben diverso dal pignoramento e quindi applicabile anche in questi casi.

Occorre anche chiedersi: se l’autotrasportatore ha accumulato precedenti debiti per la riparazione di altri veicoli, l’officina può comunque trattenere il mezzo in quel momento ricoverato per ottenere il pagamento dei pregressi insoluti? La risposta è no: deve sempre sussistere una connessione diretta e immediata tra il credito vantato e la cosa oggetto di ritenzione; il diritto a trattenere il bene può essere azionato solamente per la tutela di crediti e spese direttamente riconducibili alla res e non per altre eventuali ragioni di credito vantate nei confronti del debitore dominus.

Dal punto di vista penalistico, ci sono casi in cui l’officina o la carrozzeria è stata accusata del reato di appropriazione indebita (art.647 c.p).

C’è un limite ben definito tra il diritto di ritenzione e il reato sopra citato, che consiste nel modo di trattenere il veicolo.

Finché, infatti, ci si limita a detenere il bene in attesa che il debito venga pagato, non sussistano problemi di natura penale. Nel momento, tuttavia, in cui si utilizza il veicolo come se fosse proprio (guidandolo, mettendolo in vendita) allora è configurabile il reato di approvazione indebita.

Quindi, laddove il creditore attui quella che viene definita interversione, comportandosi come se fosse il proprietario del veicolo, tale condotta può essere ricondotta alla fattispecie dell’approvazione indebita.


IN CONCLUSIONE

Sintetizzando l’officina ha diritto di ritenere il veicolo sino al saldo di quanto dovuto se esistono i seguenti presupposti: il possesso in buona fede della cosa; l’esistenza del credito, che deve essere certo, liquido ed esigibile; un collegamento funzionale tra il credito e il bene posseduto.

Concludiamo con alcuni consigli pratici: è bene che l’officina adotti minimi accorgimenti per avere pronta la prova di avere accettato, in piena buona fede, l’incarico di riparare il mezzo da colui che, almeno apparentemente, risultava essere il proprietario del veicolo o il legittimo utilizzatore (es. fare sempre firmare un preventivo lavoro o un ordine di lavoro riportando i dati anagrafici del committente, sia esso mero conducente che proprietario del mezzo).

Se l’officina intende vendere il veicolo per recuperare il dovuto dovrà scrupolosamente attenersi alle norme di legge previste per la vendita di beni sottoposti al pegno; visto il tecnicismo della materia il consiglio è quello di rivolersi a un legale di fiducia evitando improvvise iniziative fai da te; in caso di fallimento del debitore il supporto di un avvocato sarà ancora più indispensabile.

Altro suggerimento è quello di non farsi intimorire da obiezioni del debitore sull’impignorabilità del mezzo; il veicolo può essere assoggettato al diritto di ritenzione anche se è bene strumentale della società debitrice. In fine, per scongiurare possibili e pericolose derive penalistiche nell’esercizio del diritto di ritenzione è bene che l’officina si limiti a trattenere il bene sino al pagamento delle presentazioni dovute, evitando di utilizzarlo per spostamenti privati o altro.



Fonte: Vie & Trasporti – agosto/settembre 2019

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