20 Aprile 2024

Auto “vecchia”, risarcimento a rischio?

Il costo della riparazione in seguito a un sinistro con ragione può facilmente superare il valore dell'auto. Capita più spesso di quello che si pensa. La definiscono “riparazione antieconomica”. Tuttavia non è detto che non ci siano appigli per un risarcimento in forma specifica. Vediamo perché.

Riparazione antieconomica, risarcimento per equivalente e in forma specifica. Ecco tre argomenti che sviscereremo in questo articolo.

COSA SI INTENDE PER RIPARAZIONE ANTIECONOMICA?

“A seguito di un sinistro stradale, generalmente, il proprietario conduce il veicolo incidentato presso il proprio carrozziere di fiducia affinché lo stesso possa provvedere alle riparazioni necessarie. In caso di richiesta di risarcimento danni alla Compagnia assicurativa, come noto, tali riparazioni saranno incarico dalla Compagnia. Diverse volte, tuttavia, capita che il costo da sostenere per effettuare le riparazioni al veicolo incidentato superi il valore economico che il bene (la macchina) aveva al momento del sinistro. Ecco, in tali casi si parla della c.d. “riparazione antieconomica”.

COSA PREVEDE LA LEGGE AL RIGUARDO?

“L'art. 2058 c.c. dispone che “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tutto via il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore” la domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo a seguito di un sinistro stradale, pertanto, allorché abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve intendersi quale richiesta di risarcimento in forma specifica, in forza dell'art. 2058, comma 2 c.c. tuttavia, il Giudice, dove il costo delle riparazioni risulti notevolmente superiore al valore di mercato del veicolo, ha potere di condannare il danneggiatore al risarcimento per equivalente, consistente nel corresponsione di una data somma para alla differenza di valore del bene prima e dopo le lesioni”.

E LA GIURISPRUDENZA E' INTERVENUTA IN ARGOMENTO?

“La giurisprudenza è intervenuta numerose volte in relazione al problema dell' antieconomicità delle riparazioni che devono essere eseguite a seguito di un sinistro stradale. A tale proposito, in particolare, si possono evidenziare due principali orientamenti. Secondo il primo, nel caso in cui il bene sia suscettibile di essere ripristinato in modo da riacquistare la sua originalità destinazione non vi sono ragioni per cui il danneggiante possa opporsi a tale forma di riparazione, anche se la spesa occorrente per il ripristino ecceda notevolmente il valore economico del bene (vedasi Corte di Appello di Genova 6/3/1985, Tribunale di Cremona 21/5/01, tribunale di Forlì 24/5/1985); si tende, comunque, a ritenere che il limite possa essere oltrepassato nel caso in cui sussista un interesse effettivo e giustificabile, da parte del proprietario del veicolo danneggiato, di continuare ad utilizzare lo stesso autoveicolo. Sulla scorta di tale orientamento, recentemente, il Giudice di Pace di Viterbo nel marzo 2017 ha statuito che in caso di sinistro stradale, è necessario che la riparazione del veicolo copra l'intero ammontare del danno subito dal proprietario persino se tale riparazione superi, anche di molto, il valore che il veicolo aveva prima dell'incidente. Un altro orientamento giurisprudenziale, tuttavia, ritiene che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo delle riparazioni necessarie il Giudice possa condannare il danneggiato al risarcimento del danno per equivalente (vedasi Cass. Civ. 2402/1998). In particolare, in una pronuncia relativamente recente, la Suprema Corte ha specificato che: il riscaldamento del danno, in caso di sinistri stradali, può essere sia in forma specifica sia in forma equivalente il limite del risarcimento in forma specifica può essere deciso dal Giudice ex art. 2058 c.c; il risarcimento in forma specifica può essere negato in caso di eccessiva onerosità (vedasi Cass. Civ. n. 6195/2014)”.

IL DANNEGGIATO COSA PUO' FARE?

“Con l'introduzione della l.990/69, poi sostituita dal D.Lgs. 209/05, il legislatore ha imposto a chiunque circoli con natanti o veicoli a motore senza guida di rotaie, assicurazione il proprio veicolo per i danni derivanti dalla circolazione stessa; in tal modo, in caso di sinistro, il danneggiate non dovrà versare personalmente il risarcimento, essendo sostituito in ciò della propria assicurazione (la quale, ovviamente, alzerà al cliente responsabile del sinistro un aumento del premio).

Nella R.C. auto, quindi, il danneggiante non paga direttamente il danneggiato, sostituito in ciò della propria assicurazione; in altre parole, i danni vengono pagati dalla compagnia assicuratrice del danneggiante, direttamente o indirettamente (a seconda che si tratti di indennizzo diretto o indiretto)”.

IN CONCLUSIONE?

“In conclusione, in considerazione dei due orientamenti giurisprudenziali esistenti, il Giudice adito, caso per caso, dovrà valutare quando sussistano i presupposti per condannare il soggetto danneggiato al pagamento in forma specifica nonostante l'antieconomicità della riparazione e quando, invece, sia preferibile condannare al risarcimento per equivalente”.



Fonte: Rubrica Legale

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