26 Aprile 2024

Il vettore è coinvolto, ma anche più tutelato

Le associazioni di categoria sostengono che l'autotrasportatore non sia coinvolto dalla nuova normativa sui pallet. Ma è veramente così?

Nel febbraio 2011 fu introdotto l’art. 11bis del D.Lgs. 286/2005, al fine di tutelare quei vettori che si imbattevano (in particolare nei trasporti per la GDO) nell’annoso problema della movimentazione e restituzione dei pallet. Tale norma stabilisce che nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

Sino ad oggi, dunque, la regola generale è stata quella dell’irresponsabilità del vettore per l’eventuale mancata riconsegna dei pallet: regola generale che ammette, tuttavia, deroghe su base pattizia. In tale quadro normativo si è innestata la novella contenuta nella legge di conversione del Decreto Ucraina. La l.52 del 20 maggio 2022 ha introdotto, fra gli altri, l’art.17ter, rubricato “disciplina del sistema di interscambio pallet”, in cui si sancisce che “i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

L’art 17ter prosegue poi prevedendo, al secondo comma, che “fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi”.

A questo punto si pone, quindi, il problema di stabilire se tali disposizioni si applichino anche ai vettori e, in caso affermativo, come debbano essere coordinate con l’art 11 bis del D.lgs. 286/05, non espressamente abrogato. Alcuni commenti tendono a propendere per la non applicabilità delle nuove disposizioni normative ai vettori e ciò sulla scorta di due considerazioni a) l’art11 bis non è stato abrogato; b) il dato letterale del nuovo art. 17 ter riferisce la norma a tutti i “soggetti che ricevono a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet. Il vettore non riceverebbe i pallet, ma li trasporterebbe e quindi la norma non sarebbe applicabile nei suoi confronti. A mio parere tali conclusioni non sono condivisibili e la nuova normativa è riferibile ai vettori. Cerco di spiegare il perché


PERCHÉ LA NUOVA LEGGE SI APPLICA AI VETTORI

Innanzitutto, perché è agevole obbiettare che il vettore è anch’esso un soggetto che “riceve i pallet”: li riceve, in particolare, dal caricatore per i trasporti nel luogo contrattualmente indicato per la riconsegna. Quanto all’omessa abrogazione della previgente normativa, occorre rammentare che nella norma di legge può essere espressa, ma anche tacita. Quindi l’argomento secondo cui l’art.11 bis D.lgs. 286/05 sarebbe ancora vigente in quanto non espressamente abrogato non prova nulla. È noto, infatti, che la legge posteriore se è in contrasto con quella antecedente, finisce per abrogarla. Ne consegue che può ipotizzarsi la perdurante vigenza delle disposizioni contenute nell’art 11 bis D.lgs. 286/05, limitamente alle parti non abrogate dalla legge successiva. E proprio questo potrebbe essere, a mio avviso il nuovo assetto derivante dalla stratificazione normativa. Stante la mancata espressa abrogazione dell’art 11bis il vettore, dopo l’entrata in vigore della l.52/2022, è soggetto a due distinte normative. La restituzione di unità di movimentazione o imballaggi che non rientrino nella definizione di pallet fornita dall’art 17bis della L.52/2022 continuerà a essere disciplinata dall’artt. 17bis e 17 ter della L.52/2022. Così stando le cose, la nuova normativa ha totalmente ribaltato le originarie previsioni, introducendo al primo comma, quale regola generale, la responsabilità del vettore per la restituzione “è tenuto all’emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi. Tale voucher consente di posticipare al massimo di sei mesi la riconsegna dei pallet. Ai sensi del comma 4, la mancata restituzione, di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet.


COSA CAMBIA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Cosa potrebbe cambiare dal punto di vista pratico per il vettore? Come ho avuto modo di osservare sul n. 378 di Uomini e Trasporti (rubrica “Parole dritte” a.p37), molto spesso il vettore, nonostante l’esimente in suo favore prevista in via normativa, è comunque chiamato a rimborsare al committente i pallet non riconsegnati. Il conteggio di tale rimborso è assai spesso effettuato a fine rapporto, sulla scorta della contabilità pallet che, nel corso degli anni, le parti hanno intrattenuto e mai chiuso contabilmente. Il nuovo sistema potrebbe rendere meno critica la posizione del vettore sotto due profili. Innanzitutto, quello temporale: come si è visto, l’art. 17 ter prevede che, se la restituzione dei pallet non avviene immediatamente, il soggetto obbligato deve rilasciare un apposito voucher (qualificato dalla norma come titolo di credito), la cui durata è inderogabilmente di sei mesi: trascorso tale tempo o l’operatore della GDO restituisce al vettore un equivalente quantitativo di pallet, o paga il corrispettivo in denaro.

E qui veniamo al secondo profilo di novità favorevole al vettore: ci troviamo, infatti, innanzi a un meccanismo che, a differenza di ieri, fa nascere precisi obblighi contrattuali verso il vettore da parte della GDO (o più in generale, di tutti i destinatari tenuti a restituire i pallet) e potrebbe rendere assai più agevole la tutela degli interessi economici del vettore. Questi, infatti, da un lato, ogni sei mesi dovrà rimborsare al proprio committente il valore economico dei pallet non restituiti, ma, parallelamente, avrà un’azione di regresso nei confronti dei destinatari che sono gli effettivi responsabili dell’omessa restituzione dei pallet.

Da ultimo, non va trascurato il fatto che la norma qualifichi i voucher come titoli di credito: si potrebbe, quindi, anche immaginare che in molti casi il vettore possa ottemperare ai propri obblighi verso il committente semplicemente girandogli il voucher ricevuto dai destinatari e lasciando poi che sia lo stesso committente a chiedere al destinatario la restituzione dei pallet o il pagamento del corrispettivo in denaro. È un’opportunità, questa, che a mio avviso andrebbe attentamente considerata nella fase di negoziazione e di redazione del contratto con il proprio committente.


Fonte: Uomini e Trasporti

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