15 Ottobre 2024

La legislazione in materia di rischio elettrico

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il famoso Testo Unico, Il legislatore ha abrogato tutte e precedenti prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.304 del D.Lgs 81/8).

Le prescrizioni del testo di legge si applicano a tutti i luoghi di lavoro: anche, ovviamente, a officine e carrozzerie! Il nuovo documento, in applicazione del cosiddetto “nuovo approccio”, stabilisce i criteri generali per perseguire l’obiettivo della sicurezza senza però fornire specifiche indicazioni tecniche, trasferendo al normatore (per l’Italia il CEI, Comitato Elettronico Italiano) il compito di individuare le metodologie e proporre le indicazioni pratiche per ottemperare agli obblighi prescritti.


CHI E’ RESPONSABILE?

"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti

b) contatti elettrici indiretti

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni

d) innesco di esplosioni

e) fulminazione diretta e indiretta

f) sovratensioni

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili".


VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Oppure: "Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte".


I TESTI DI LEGGE

Gli articoli 82 e 83, in particolare, riguardano i “lavori elettrici sotto tensione” e i "lavori elettrici in prossimità di parti attive". Occorre evidenziare che il legislatore, anche per gli impianti alimentati in bassa tensione, vieta formalmente di eseguire lavori in presenza di rischio elettrico a meno che non siano messe in campo particolari operazioni, ovvero quelle previste dalle norme tecniche.


ART. 82 LAVORI SOTTO TENSIONE

E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; per sistemi di categoria 0 e purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni delle pertinente normativa tecnica.


ART. 83 LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori Si considerano idonee ai fini di cui dai conseguenti rischi. al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.


CONSIDERAZIONI

La prima considerazione riguarda la tipologia di lavori, che nel testo di legge non è espressa. Così come non è specificata la sorgente di pericolo: le prescrizioni riguardano non solo gli impianti elettrici, le linee elettriche aeree eccetera ma anche le attrezzature e, nel nostro caso, i veicoli elettrificati.

La seconda considerazione deriva direttamente dalla prima: gli operatori che lavorano sui veicoli elettrificati possono essere esposti al rischio elettrico, quindi occorre "fare qualcosa". È chiaro che, per adempiere alle prescrizioni del legislatore nei confronti della sicurezza, il D.Lgs 81/8 fornisce solamente alcune indicazioni di massima e rimanda per particolari alle norme tecniche pertinenti.

I documenti a cui possiamo ricorrere sono sostanzialmente due:

  • una norma tecnica internazionale valida in tutti i Paesi della Comunità Europea, che disciplina i lavori elettrici: la Norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni Generali";

  • una norma nazionale che disciplina i lavori elettrici declinando i contenuti della norma comunitaria al contesto italiano: la Norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici", giunta a gennaio 2014 alla IV edizione (il documento è attualmente in avanzata fase di revisione ed è prevista la pubblicazione di una nuova edizione nel corso del 2021).

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