La logistica sperimenta la Reverse Charge

La misura, che pone in capo al committente il versamento dell’imposta dovuta dal fornitore, è stata fortemente voluta da diverse associazioni, tra cui Anita, Assologistica e Fedit, nel nome della legalità per il settore. In attesa del via libera dell’Ue per il regime completo, la legge di bilancio introduce un periodo sperimentale di tre anni con un meccanismo transitorio appalti si cambia. Tra le più importanti novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 c'è la reverse charge, il meccanismo di inversione contabile che pone in capo al committente il pagamento dell'IVA dovuta dal fornitore.

Un sistema, già in vigore in altri settori ritenuti a rischio evasione come l'edilizia e gli appalti di pulizie, richiesto da tempo anche nei trasporti e nella logistica da molte associazioni, tra cui Anita, Assologistica e Fedit, con l'obiettivo di avere uno strumento in più contro l'evasione, ma anche a protezione di committenti regolari che, ha proprio insaputa, si ritrovano coinvolti in situazioni fraudolente.

“Accogliamo con pieno favore l'inserimento della Legge di Bilancio 2025 del reverse charge - commenta Riccardo Morelli, Presidente di Anita - Si tratta di uno strumento di trasparenza e legalità per il quale Anita si batte da anni e che siamo riusciti a conseguire grazie al confronto degli ultimi mesi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Un risultato strategico, che punta a consolidare la collaborazione tra industria e aziende della logistica, dotando lo Stato di uno strumento capace di rafforzare il contrasto all'evasione”.

Sullo stesso piano anche Assologistica. “Tre anni fa - interviene il Presidente Umberto Ruggerone - abbiamo messo a punto il cruscotto per la regolarità delle aziende, ma l'IVA rimaneva fuori. Questo provvedimento colma la lacuna: anche in attesa della decisione Ue determina le condizioni a tutela delle imprese regolari. Come Assologistica stiamo avviando una serie di incontri per spiegare il nuovo meccanismo e adeguare i contratti in essere”. Ma vediamo come funziona.


IL REGIME COMPLETO

Il comma 57 della legge di bilancio 2025 introduce la procedura di inversione contabile nelle prestazioni di servizi in appalto, subappalto, con affidamenti a consorzi o rapporti negoziali rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazioni di merci e prestazioni di servizi di logistica. In altre parole, anche il settore del trasporto e della logistica viene inserito tra quelli a cui si può applicare il meccanismo della reverse charge, per cui il committente annota l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni ricevute sul proprio registro IVA senza versarla al fornitore, allo scopo di evitare l'evasione e possibili sanzioni amministrative o penali in caso di controlli sulla filiera. In tal caso, oltre a un freno per l'evasione fiscale, c’è un vantaggio in termini finanziari per il committente che, non versando l'IVA al fornitore, non deve attendere il rimborso di quell’imposta per riottenere la liquidità.

Il perimetro della norma è circoscritto ai committenti attivi in questo settore. Le prestazioni, invece, vanno caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sue sedi di attività e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà. Per essere attuata, la norma ha bisogno del via libera del Consiglio dell'Unione Europea in quanto in deroga al regime sull'IVA di cui l'Italia ha già beneficiato con l'introduzione dello split payment e dell'obbligo della fattura elettronica.


IL REGIME TRANSITORIO

Così la stessa legge di bilancio (comma 59) ha introdotto un periodo transitorio di tre anni durante i quali sarà possibile scegliere di applicare una forma semplificata di reverse charge con la possibilità concessa ai committenti di versare direttamente l'IVA in nome del fornitore. Il regime, essendo opzionale, dovrà essere scelto al momento della stipula del contratto oppure introdotto con un accordo aggiuntivo nei contratti già in essere. Tale scelta andrà comunicata all'Agenzia delle Entrate. In questo caso scompare il vantaggio finanziario del committente che dovrà effettivamente versare l'imposta e poi attendere lo storno, mentre la titolarità non viene trasferita: per cui se un committente non versa l'IVA, il fornitore sarà chiamato a farlo.


COSA MANCA

Il regime transitorio è immediatamente attuabile, ma necessita di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate a cui la norma rimanda per la definizione della comunicazione di scelta del regime e l'indicazione del modello per il pagamento dell'IVA da parte del committente. Un passaggio che dovrebbe avvenire a stretto giro, in attesa che l'Ue si pronunci.

Fonte: Uomini e Trasporti