20 Aprile 2024

Novità a go-go sui tempi di guida

Le regole relative ai tempi di guida e riposo e all'uso del tachigrafo rappresentano, dopo diversi anni, ancora fonte di dubbi e interpretazioni a tal punto da indurre le autorità a intervenire con specifici chiarimenti. Oltre a questo, è appena stato approvato dal Parlamento Europeo il 1° Pacchetto Mobilità contenente novità di assoluto rilievo e diverse modifiche normative, anche importanti, che saranno applicabili dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea (quindi a breve).

Se i paesi dell'Est si sono infuriati per l'approvazione del Pacchetto Mobilità, certo non hanno gradito la sentenza C-610/18 pronunciata il 16 luglio 2020 dalla Corte di Giustizia Europea. La causa era stata intentata dall'ente statale olandese di previdenza sociale per chiedere di far pagare i contributi di autisti assunti da una società cipriota, ma distaccati, pagati e gestiti da un'impresa olandese nel paese di quest'ultima. E la Corte gli ha dato ragione in base all'argomentazione che il datore di lavoro “è l'impresa di trasporto che esercita sui conducenti l'autorità effettiva, sopporta il loro costo salariale e dispone del potere effettivo di licenziarli e non quella con cui l'autista ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come suo datore”. Quindi, è con la società olandese, e non la cipriota, che si stabilisce un vincolo di subordinazione perché è questa che esprime un'autorità effettiva sull'autista. In pratica, se un autista è assunto da un'agenzia estera, ma viene distaccato in Italia presso un'azienda locale i contributi li deve versare all'Inps.


  • Ma andiamo per ordine dando precedenza al nuovo Pacchetto Mobilità in cui spicca l'introduzione dell'obbligo di installazione del tachigrafo, dal 1° luglio 2026, anche sui veicoli con m.c.p.c superiore a 2,5 ton (oggi il limite partiva da 3,5 ton) andando a interessare quindi i furgoni dedicati al trasporto internazionale.

  • Un'importante modifica sui tempi di guida ha riguardato il riposo settimanale in cui è prevista un'unica regola generale che stabilisce l'effettuazione, nell'arco di 2 settimane consecutive e dopo al massimo 6 periodi di 24 ore, di 2 riposi regolari di almeno 45 ore oppure di uno regolare e uno ridotto (inferiore a 45 ore ma minimo di 24 ore) con l'obbligo di recuperare tutte le ore non svolte entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione.

  • Il nuovo pacchetto prevede, solo per i conducenti impegnati in trasporti internazionali, di poter svolgere anche 2 riposi consecutivi salvo, nell'arco di 4 settimane, di effettuare 2 riposi regolare di cui il primo dovrà contenere le ore a compensazione dei 2 riposi ridotti.

In più è previsto che tali riposi – regolari o che comprendono le ore di recupero – devono essere svolti non in cabina, ma in strutture esterne a carico delle aziende di trasporto, sia l'obbligo per le stesse aziende di organizzare le attività affinché gli autisti possano rientrare a casa per svolgere i riposi settimanali.

Inoltre, per agevolare l'effettuazione del riposo settimanale presso la propria abitazione, è stato modificato l'art. 12 sulle deroghe, prevedendo la possibilità di superare il solo periodo di guida giornaliero e settimanale di 1 ora per raggiungere la propria dimora e usufruire del riposo settimanale ridotto e di 2 ore, preceduto però da una pausa di almeno 30 minuti, per svolgere un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore comprendente o meno le eventuali ore compensative.


  • Per quanto riguarda le condizioni d'uso del treno o traghetto, è stata introdotta la possibilità d interrompere per 2 volte e massimo per 1 ora non solo il riposo giornaliero regolare (11 ore oppure 3h + 9h), ma anche il riposo settimanale ridotto, ovvero inferiore a 45 ore. CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI PIU' SULLA FUNZIONE TRAGHETTO O TRENO

  • Ulteriore modifica riguarda la guida in multi presenza (con 2 conducenti) per la quale è stato chiarito che il conducente non alla guida può usufruire dei 45 minuti di interruzione mentre il veicolo è in movimento, salvo non debba assistere il collega al volante.

  • Relativamente al reg. 165/2014 sull'uso del tachigrafo, la principale novità riguarda i tempi di conservazione dei fogli di registrazione o delle registrazioni manuali non più relative ai 28 giorni precedenti, ma alla giornata in corso e ai 56 giorni precedenti, sempre di calendario e non lavorativi.

  • Per quanto riguarda invece i chiarimenti del ministero dell'Interno, la circolare del 3 luglio 2020 è dedicata all'annoso obbligo o meno di estrarre la carta tachigrafica al termine dell'attività lavorativa. Per sciogliere i dubbi viene reso esplicito che, fermo restando la regola generale prevista dall'art. 34 del Reg. 165/2014, non è obbligatorio estrarre la carta nel caso in cui il conducente abbia la piena disponibilità del veicolo, assicurandosi che non possa essere utilizzato da altro autista che andrebbe a registrare attività sulla tessera del conducente che ha lasciato la propria carta inserita.

Su questo aspetto si ribadisce, seppure non sia una novità, l'importanza di registrare sempre il paese di arrivo anche se è il medesimo della partenza.

  • Lo stesso ministero, con circolare del 7 luglio 2020, ha chiarito poi che le micro interruzioni alla guida, oltre a non essere considerate “pause” valide per interrompere le 4h e 30 minuti di guida in quanto inferiore ai 45 minuti (o 15 + 30 minuti), non devono essere neppure considerate “disponibilità”, se prese per bisogni o necessità del conducente e pertanto non sanzionabili se registrate con il simbolo “lettino”.


Fonte: Uomini e trasporti – agosto/settembre 2021

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